ATA licenziato perché mancano contributi per servizio nella paritaria. Ma per il Giudice è sbagliato

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“Il tenore letterale del DM 640/17 […] non fa dipendere dalla regolarità contributiva per i periodi di servizio prestati l’attribuzione all’iscritto alla graduatoria di terza fascia del punteggio relativo ai periodi di servizio prestati presso scuole paritarie e ciò per la semplice considerazione che condizionare l’attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all’assolvimento dell’obbligo contributivo da parte della medesima significherebbe far ricadere l’eventuale inadempimento su un soggetto, il dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale”.

Questo è il principio di diritto recentemente ribadito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, Dott. Maurizio Filippo Pascali, con la Sentenza n. 140/2021 pubblicata lo scorso 24.03.2021 nell’ambito di un giudizio promosso da un lavoratore, assistito e difeso dagli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato, per l’impugnativa di un doppio licenziamento intimato, dapprima, in sede disciplinare e, in un secondo momento, in sede di recesso anticipato dal contratto di lavoro, da parte dell’amministrazione scolastica, espressa, nel primo caso, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, su iniziativa del dirigente scolastico che aveva sottoscritto il primo contratto di lavoro e, nel secondo caso, dal dirigente scolastico firmatario del secondo contratto di lavoro.

Nell’articolato caso sottoposto al vaglio del Giudice del Lavoro padovano, il lavoratore aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per triennio 2017-2019 per il personale ATA, con la quale dichiarava aver svolto servizio come assistente amministrativo negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 presso un istituto paritario.

A seguito della presentazione di detta domanda, il lavoratore veniva inserito nella graduatoria e sottoscriveva, con il primo istituto scolastico, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 23.10.2018 e cessazione al 31.01.2019 per n. 36 ore settimanali.

A distanza di più di tre mesi dall’assunzione, la segreteria dell’istituto scolastico prendeva contatto con l’INPS, al fine di verificare la regolarità della posizione contributiva del lavoratore.

Parallelamente, il dirigente scolastico inoltrava e-mail all’Istituto paritario, con la quale chiedeva conferma del prestato servizio dal lavoratore, alla quale seguiva comunicazione PEC del dirigente scolastico dell’Istituto paritario destinatario, con la quale il medesimo rilasciava la certificazione di servizio richiesta con cui si attestava l’effettività del servizio prestato dal lavoratore presso l’istituto in parola nonché l’effettiva corresponsione all’ente di previdenza competente (INPS) dei versamenti contributivi riferiti ai predetti periodi certificati e relativi al lavoratore.

Ciononostante, il dirigente del primo istituto scolastico comunicava al lavoratore che, a seguito delle “procedure di controllo sulla veridicità dei requisiti, titolo dichiarati […] nella domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III^ fascia per il personale A.T.A. a norma dell’art. 7, comma 5 del D.M. 640/2017”, è stata attivata “procedura di esclusione della graduatoria e di risoluzione del contratto”.

Seguiva, in pari data, comunicazione con la quale il dirigente del primo istituto scolastico invitava l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito territoriale di Padova e Rovigo a promuovere nei confronti del lavoratore procedimento disciplinare ai senti degli artt. 71, 72 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Una volta disposta la risoluzione del primo contratto di lavoro e comunicato l’avvio del procedimento disciplinare con contestazione di addebiti ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore veniva, dunque, invitato avanti l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sito presso l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova, per l’audizione di rito.

Il lavoratore faceva pervenire a mezzo PEC, per il tramite del proprio legale di fiducia memoria difensiva con la quale insisteva per la definizione del procedimento con archiviazione e/o non luogo a procedere  e con successivo decreto l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari istituito presso l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova decretava il “Provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso ai senti dell’art. 12, comma 1, lett. G) e dell’art. 13, comma 9, punto 2, lett. A) del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018, e dell’art. 55 quater, comma 1, lett. D) del D. Lgs. n. 165/2001”.

Il predetto licenziamento disciplinare, tuttavia, non veniva impugnato giudizialmente.

Sulla scorta rettifica dei punteggi della graduatoria disposta dal dirigente del primo istituto scolastico, e del mancato annullamento della procedura di reclutamento da parte del medesimo dirigente, il lavoratore veniva, in seguito, ri-assunto da altro istituto scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente con decorrenza dal 17.01.2020 fino al 16.02.2020 per n. 30 ore settimanali e, nuovamente, licenziato con provvedimento di risoluzione per recesso anticipato decretato dal dirigente del secondo istituto scolastico intimato sulla scorta delle medesime ragioni indicate in occasione del primo licenziamento.

Beffato dalla situazione venutasi a creare il lavoratore, assistito dagli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato, si è convinto di promuovere l’impugnativa avverso il licenziamento ingiustamente subito.

La decisione resa dal Tribunale di Padova nel caso de quo, appare estremamente importante, laddove viene affermato, in aderenza alle difese articolate dai procuratori del lavoratore, che “dall’esame della documentazione in atti e delle autocertificazioni prodotte dal ricorrente per far valere i titoli di servizio ai fini dell’inserimento in graduatoria non si ravvisa alcun falso ideologico né materiale sulla cui ipotetica configurabilità sono stati adottati i provvedimenti di licenziamento disciplinare del dirigente pro tempore del ********** ed il successivo recesso anticipato dal rapporto di lavoro presso l’Istituto **********. Sono stati infatti prodotti i documenti comprovanti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente presso gli istituti paritari ********** ed in particolare presso l’Istituto paritario ********** per i periodi presi a base per l’inserimento nelle predette graduatorie di Istituto. Detti documenti costituiscono prova fino a querela di falso di quanto in essi riportato. Quanto al mancato versamento dei contributi previdenziali (peraltro attestati nei documenti in parola) il ricorrente non può ritenersi responsabile oggettivamente dei flussi di comunicazione tra Enti su cui lo stesso non può minimamente influire. Non sussistendo alcun falso deve ritenersi radicalmente nullo il
provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso […] per insussistenza delle fattispecie contestate, nonché nulli devono ritenersi tutti i provvedimenti assunti dai vari Dirigenti Scolastici presupposti o conseguenziali al predetto provv.to ivi compresi la risoluzione anticipata del dirigente scolastico ********** nonché il provv.to ********** di rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente. Trattandosi di ipotesi di nullità i provvedimenti suddetti non sono soggetti ad alcun termine di decadenza dall’impugnazione. Il lavoratore ha diritto pertanto al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento (primo contratto di lavoro) fino alla scadenza del contratto. L’amministrazione convenuta dev’essere inoltre condannata, a seguito dell’accertamento della nullità del licenziamento in data 29.1.19, a risarcire il danno determinato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.”

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