ATA lavora con titolo falso, oltre allo stipendio, deve restituire anche la NASPI?
Ennesimo caso di operatore scolastico che lavora con titoli ritenuti falsi o inesistenti. La peculiarità del caso in commento è che oltre alla restituzione dello stipendio era stata chiesta anche la restituzione della NASPI.
La vicenda
L’ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che la lavoratrice all’epoca dei fatti, collaboratrice scolastica appartenente al personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti scolastici rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – avrebbe dolosamente arrecato alla predetta amministrazione per aver ottenuto un incarico di supplenza, percependo la relativa retribuzione, grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio. L’azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale derivante da indagini svolte dalle Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, “nei confronti di taluni soggetti che hanno partecipato ad un bando di reclutamento di personale A.T.A., presentando titoli di servizio non veritieri al fine di essere assunti presso le scuole della provincia di Udine”. La Procura regionale, dopo aver esposto il quadro normativo di riferimento in tema di assunzioni di personale A.T.A. nella scuola, sostiene, nella sostanza, che la persona in questione ha presentato, a un istituto scolastico , domanda per ottenere il conferimento di supplenze temporanee per il profilo professionale di collaboratore scolastico (personale A.T.A.) nel triennio 2017-2019 – avrebbe corredato la stessa di false dichiarazioni riferite al possesso di un titolo di studio e di un titolo di servizio (relativo, cioè, a un precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti. Più precisamente, secondo l’Ufficio requirente, l’interessata, priva sia del titolo di studio che dell’esperienza professionale in parola, avrebbe ottenuto, grazie a tali false dichiarazioni, una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l’amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si deve restituire anche la NASPI oltre allo stipendio?
In realtà, osserva la Corte dei Conti per il FVG nella sentenza 40/2024 la convenuta ha, infatti, iniziato a percepire l’indennità NASpI (cfr. “Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi”, cit.). Conseguentemente, computare anche l’indennità NASpI per il calcolo del danno risarcibile comporterebbe, nel caso di specie, l’assunzione di una decisione viziata da ultrapetizione. Questo perchè tale indennità, avuto riguardo alla sua natura, era rimasta del tutto estranea alla contestazione iniziale: la pubblica accusa non la ha, infatti, in alcun modo considerata nell’esposizione della ragione della domanda e, coerentemente, non ha indicato l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), che la eroga, quale amministrazione danneggiata. Da ciò discende che, per il calcolo del danno, va considerata la spesa riconducibile alle sole retribuzioni.
Pertanto, se invece, fosse stata contemplata all’inizio della procedura come contestazione, si può desumere che anche la NASPI potrebbe essere considerata nella somma complessiva che va a costituire il risarcimento del danno .