ATA: intensificazione oraria e straordinario da retribuire, sono due cose diverse
Spesso si tendono a confondere due tipi di prestazioni che connotano l’attività del personale ATA. Parliamo dell’intensificazione e dello straordinario. Cerchiamo succintamente di capire le differenze.
Intensificazione oraria
L’intensificazione consiste nell’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste per far fronte a delle situazioni emergenziali o straordinarie. Tale attività per essere ricondotta nel concetto dell’intensificazione deve necessariamente ricadere entro e non oltre i paletti del proprio orario ordinario giornaliero di lavoro. Ad esempio l’intensificazione può essere richiesta per sostituire un collega assente e svolgere esclusivamente all’interno delle proprie ore ordinarie lavorative alcune mansioni che spettavano al collega assente. La retribuzione dell’intensificazione è prevista dall’articolo 88 del CCNL 2007 : le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6. Da ricordare che per l’intensificazione è richiesta la disponibilità del lavoratore interessato.
Lo straordinario
Per straordinario si intende lo svolgimento di attività lavorativa oltre il proprio orario giornaliero canonico che non può eccedere le nove ore complessive di lavoro giornaliere.
In proposito si richiama l’art. 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007, il quale espressamente prevede che “l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.”
In caso di straordinario se si eccedono le 7 ore e 12 minuti si deve svolgere la pausa
Sul punto, richiamiamo l’ARAN: va osservato che la clausola contrattuale deve essere letta unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro.
In particolare, con riguardo alla pausa l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo“.
Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell’interesse del lavoratore.
In relazione a quanto sopra specificato si ritiene che la fruizione della pausa abbia carattere obbligatorio e, in quanto tale, non possa dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.
Si fa presente che il diritto alla pausa che “deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro è superiore alle 7 ore e 12 minuti ” così come prescritto dall’ art. 51, comma 3 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, non generi alcun dubbio sulla sua applicazione.
Oltre alla norma contrattuale in questione, il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, attuativo di importanti direttive comunitarie, all’articolo 8, enuncia il principio irrinunciabile ed inderogabile del beneficio in questione in quanto utile al recupero psico-fisico della persona.
L’interruzione dell’attività lavorativa costituisce un diritto indisponibile per il lavoratore, così come ad esempio il diritto alle ferie o al riposo settimanale, poiché essa assolve alla necessità di sicurezza ed igiene della collettività e non solo del lavoratore stesso.
Per tale motivo non è consentita la rinuncia né in forma espressa né in forma tacita attraverso il non esercizio del diritto che non è disponibile da parte del lavoratore, perciò irrinunciabile.
Lo straordinario va pagato o in alternativa si va a recupero
Da ricordare ai sensi dell’articolo 53 del CCNL scuola che il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. Dunque il dipendente in luogo della retribuzione, può chiedere il recupero delle ore di straordinario prestate anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Infine, come per l’intensificazione, anche per lo straordinario è richiesta la disponibilità del personale ATA.