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ATA, incompatibilità part-time e attività lavorativa presso enti locali. Il Focus

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Si propone un chiarimento utile, alla luce del quadro normativo vigente di riferimento e un orientamento ARAN, relativo alla compatibilità o meno del servizio svolto in qualità di personale ATA presso le istituzioni scolastiche in regime di part – time e del contemporaneo svolgimento di prestazione lavorativa presso gli enti locali, in particolare i Comuni e le Province.
La tematica in esame si verifica di frequente all’atto dell’assunzione presso l’istituzione scolastica, in particolare per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Cerchiamo di capirne di più.

Divieto di cumulo

La problematica sulle incompatibilità per i lavoratori pubblici è disciplinata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, nel rinviare alla precedente disciplina pubblicistica, prevede il generale divieto di cumulo degli impieghi e dello svolgimento di un’altra attività professionale. Ed infatti, l’art. 65 del D.P.R. n. 3 del 3 gennaio 1957 prevede che: “Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”.

Sulla specifica tematica, per quanto riguarda il comparto Scuola, occorre fare riferimento all’art. 58 del CCNL del 29/11/2007 che disciplina specificatamente il rapporto di lavoro part-time per il personale ATA. In particolare, il suddetto articolo, al comma 5  precisa che: “Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”, mentre al comma 9, stabilisce che: “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto”.

Pertanto, il dipendente ATA, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale sia non inferiore al 50% di quella a tempo pieno (che ricordiamo essere pari a 36 ore settimanali), secondo quanto previsto dal CCNL (né superiore al 50% per effetto del vincolo di legge), può svolgere un’altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, nel senso previsto dalla suindicata disposizione, purché non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate. Spetta dunque al dirigente scolastico la valutazione preventiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione necessaria.

Infatti, sempre l’art 53, al comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità, fin qui richiamate, tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Divieto alla trasformazione in part-time

Occorre però rilevare che la norma legislativa sopra citata, nel recepire le disposizioni di cui all’art. 1, comma 58 della Legge 23/12/1996, n. 662 cui fa espresso richiamo in materia di “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità”, prevede espressamente per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione. 

Tale possibilità viene meno qualora l’attività subordinata intercorra con un’altra pubblica amministrazione: ed infatti, l’articolo in esame afferma che: “La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.

Ne consegue che, anche se il dipendente si trova in regime di tempo parziale, non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico”.

Precisazione per i docenti

Si riporta infine una precisazione per il personale docente. L’art. 508 del D. Lgs. 297/1994 prevede espressamente per i docenti il divieto di cumulo con altro rapporto di pubblico impiego.

Inoltre sarà obbligo per chi assuma altro impiego pubblico di darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, conseguendone la cessazione all’esercizio del ruolo di docente.

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