ATA in lavoro agile, no lavoro straordinario e permessi brevi. Fruizione ferie non godute. Circolare Ministro PA
Ferie pregresse e risposi compensativi, nuova circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Decreto cura Italia
Il decreto “cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto che il lavoro agile, nel periodo dell’emergenza sanitaria, diventi modalità ordinaria di lavoro. Il decreto, nel caso delle Istituzioni scolastiche, dà la possibilità ai dirigenti scolastici di tenere le scuole fisicamente chiuse ma virtualmente aperte. L’apertura fisica va prevista solo in caso di attività indifferibili, come ribadito anche dal Ministero nella nota n. 392/2020, in cui si indica:
- la chiusura dei plessi che non sono sede di segreteria, ossia quelli in cui non si svolge l’attività amministrativo-contabile;
- l’apertura del plesso sede di segreteria, ossia quello in cui si svolge la suddetta attività, soltanto per esigenze indifferibili e il cui svolgimento non possa essere effettuato in forma agile.
Nella nota , inoltre, vengono indicati i servizi che le scuole devono assicurare:
- servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti;
- corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
Gestione personale ATA
Per quanto riguarda la gestione del personale ATA, come detto sopra, il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici.
Per i collaboratori e per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora la scuola resti aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o resti chiusa fisicamente, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti. Le ferie a cui si fa riferimento nella nota sono quelle relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007).
Evidenziamo che ne’ le ferie ne’ i riposativi compensativi possono essere imposti d’ufficio, ma va rispettata la contrattazione collettiva, come ribadito anche nella nuova circolare del Ministro della Funzione Pubblica, che richiama gli obblighi dei datori di lavoro non per imporre le ferie ma per consentirne la fruizione.
Riposi compensativi, permessi brevi e lavoro agile
Nella circolare si sottolinea che istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario.
Stando alla circolare, dunque, al personale ATA,che svolge il lavoro in modalità agile, i dirigenti scolastici
- non dovrebbero consentire di svolgere prestazioni di lavoro straordinario o eccedenti l’orario di lavoro, che vanno retribuite o possono essere commutate a richiesta in riposi compensativi;
- non dovrebbero concedere premessi brevi.
Ferie: dirigenti devono consentirne fruizione
Nella circolare si richiama il limite esistente alla discrezionalità del datore di lavoro (quindi anche dei dirigenti scolastici) e l’obbligo dello stesso di consentire la fruizione delle ferie non godute (è stato chiarito per la scuola quella relative al 2018/19) nell’anno di maturazione per “indifferibili esigenze di servizio”- entro il primo semestre dell’anno successivo, per il personale ATA entro il mese di aprile.
Quanto detto al fine di tutelare l’integrità fisica del lavoratore e lo stato di salute, sottesa all’istituto delle ferie.