ATA in art. 59 come docente non perde le ferie estive

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Un chiarimento sulla possibilità di fruire delle ferie nel periodo estivo per il personale ATA che sulla base dell’art. 59 del CCNL accetta una supplenza al 30 giugno come docente. 

Gentile Lalla ho letto spesso chiarissimi articoli sulla questione dell’accettazione di un incarico da parte di un Collaboratore scolastico che accetta incarichi fino al 30 giugno come assistente tecnico.

Tuttavia le espongo gentilmente il mio caso: sono A. Tecnico a tempo indeterminato  dal 2014; questo è il terzo anno consecutivo che accetto l’incarico come docente di sostegno fino al 30 giugno.

Nei due precedenti anni, al rientro nella mia sede di titolarità, la scuola mi ha conteggiato solo i giorni maturati effettivi da tecnico (settembre, ottobre, luglio agosto) e e i parziali festivi.

Mi sono ritrovato per due anni dal primo luglio al 31 agosto con poco più di 10 giorni come può grossolanamente valutare.

In conclusione le chiedo se al di là degli orientamenti dell’aran e dei pareri degli USP, è giusta questa interpretazione oppure nel periodo della docenza maturi qualche periodo che posso traslare quando torno nella sede di titolarità. La scuola sostiene che già le ferie natalizie e pasquali sono un lusso ma a me sembra che non sia questo il punto…

Spero di essere stato chiaro.

Speranzoso di una sua risposta cordialmente saluto

di Giovanni Calandrino – L’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.

A parere di chi scrive, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.

Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Inoltre in caso di aspettativa ai sensi dell’ art. 59 il dipendente non cessa il rapporto di lavoro ma rientrerà nella sede di titolarità, dove potrà fruire delle ferie maturate e non godute.

Di conseguenza, le ferie le devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità (senza decurtazioni ai sensi della legge di stabilità – 2013).

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