ATA aggiornamento graduatorie istituto terza fascia: “triennio di validità” e nomine fino ad avente diritto
Validità temporale delle nuove graduatorie di terza fascia personale ATA e le regole per le nomine fino ad avente diritto.
Validità temporale delle nuove graduatorie di terza fascia personale ATA e le regole per le nomine fino ad avente diritto.
Le graduatorie del triennio 2011/14 saranno sostituite in base al D.M. 717 del 5/9/2014.
"Con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite a decorrere dall’A.S. 2014/2015 rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell’ art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d’ora in poi denominato Regolamento."
Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17.
Le graduatorie saranno formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione sarà affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di elaborazione delle medesime graduatorie ai sensi del nuovo decreto ministeriale. Ovviamente con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
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Analizziamo cosa accade per l’a.s. 2014/15
Le domande di iscrizione/conferma potranno essere presentate fino all’08 ottobre 2014. Ci saranno inoltre le 30 scuole da scegliere su Istanze on line. Ad andar bene – cioè a pieno regime di lavoro delle segreterie scolastiche, senza intoppi – è possibile prevedere la pubblicazione delle graduatorie definitive per gennaio 2015.
Nel frattempo, da quali graduatorie verranno conferite le supplenze?
Il Miur, nella nota di presentazione per la pubblicazione del decreto, afferma
"Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola. "
Dunque, si ipotizza uno scenario di nomine fino ad avente diritto, dato che continueranno ad essere utilizzate le graduatorie del precedente triennio e solo dopo la pubblicazione delle definitive le scuole potranno chiamare da quelle valide per il triennio 2014/17, sostituendo i supplenti con l’avente titolo per l’a.s. 2014/15
Cosa accade per chi richiede il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, per richiedere l’inserimento in terza fascia per altra provincia?
Il dm n 717 del 5 settembre 2014 afferma all’art. 2 comma 6 "L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2014/15, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento. La domanda di depennamento (Allegato D4) va presentata all’Ufficio Scolastico provinciale della provincia in cui l’aspirante è inserito entro l’8 ottobre 2014/15. "
Dunque, il decreto parla di cancellazione a partire dal 1° settembre 2014/15, ma la nota 1256 del 21 febbraio 2012 precisa " Con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14.11.2011, in particolare alla voce “Domanda di
depennamento” si precisa che la frase “… fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia” va intesa “… fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia”.
Nomine fino ad avente diritto. Contraria la FLC CGIL
Tale nota – comunica il sindacato – è contraddittoria con quanto lo stesso Ministero aveva precisato nella recente circolare sulle supplenze ( nota 8481 del 27 agosto 2014 ), laddove si sosteneva che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali i dirigenti avrebbero dovuto stipulare i “contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica ”.
E aggiunge che si tratta di una violazione dell’art. 44 del CCNL, poiché le assunzioni a tempo determinano debbono indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per queste ragioni il sindacato FLC CGIL è intervenuto presso il Ministero per chiedere il ritiro della nota.