ATA graduatorie, chi non può inserirsi in terza fascia. Precisazione su condanne penali

Il dm n. 50 del 3 marzo 2021 indica con precisione le categorie di personale che non possono presentare domanda di inserimento per il triennio 2021/23. Ricordiamo che è possibile presentare la domanda entro il 22 aprile, facendo attenzione ad una lettura attenta del decreto, della tabella titoli e compilando la domanda nel modo più corretto possibile, in modo da evitare reclami o licenziamento in caso di supplenza con punteggio non valido.
L’art. 3 comma 2 del dm n. 50 del 3 marzo 2021 afferma
Non possono partecipare alla procedura di inserimento:
a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale
Precisazione sulle condanne penali
Il modulo di domanda richiede, nella schermata Altre dichiarazioni
E’ necessario compilare la parte relativa, in modo che l’Amministrazione possa effettuare il controllo sulla tipologia di condanna penale, perché questa non sia di ostacolo all’assunzione nella Pubblica Amministrazione.