ATA facente funzione DSGA ha diritto alla ricostruzione di carriera dell’intera anzianità di servizio incluso il servizio di DSGA. Sentenza

Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito che, prima di essere inquadrata in ruolo, ha prestato servizio, dapprima in qualità di ATA e successivamente di DSGA, a tempo determinato in forza di una serie di contratti a termine ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento integrale della sua anzianità di carriera. Ne ha diritto?
La questione
Con sentenza del Tribunale di Milano si è dichiarata la sussistenza del diritto dell’ATA facente funzione di DSGA alla ricostruzione di carriera ed al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio a fini giuridici, economici e pensionistici per il servizio prestato a tempo determinato nonché a vedersi applicati, anche sempre per tale servizio, il trattamento economico e progressione stipendiale riconosciuti al personale di ruolo. Con la stessa sentenza veniva altresì condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere alla ricostruzione di carriera sd al versamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per la carriera di ATA, nonché per differenze retributive relative alla carriera di DSGA, oltre interessi. Poiché questa sentenza non è stata eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il giudizio di ottemperanza.
Va riconosciuto anche il servizio prestato come DSGA all’ATA che chiede la ricostruzione di carriera
Nella sentenza del 02/02/2024 N. 00277/2024 REG.PROV.COLL. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo aver rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato, riconosce le fondatezze delle pretese della ricorrente per come difesa dai suoi legali.
Così il TAR: L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.