Ata Ex Co.co.co. scuola: Ministero condannato a pagare oltre 400mila euro a titolo di differenze retributive, TFR e risarcimento danni

Con cinque sentenze gemelle (nn. 522, 523, 524, 525 e 526 del 24 luglio 2020) il Tribunale di Frosinone ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare oltre 400mila euro a titolo di differenze retributive, TFR e risarcimento dei danni in favore di cinque Ata ex Co.co.co. della scuola che hanno subito per anni l’illegittima precarizzazione della propria condizione lavorativa.
Con le recentissime sentenze in commento, dunque, il Tribunale di Frosinone si è pronunciato in favore di cinque lavoratori della scuola assunti presso le segreterie scolastiche attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) che si sono succeduti dal 01.07.2001 al 31.08.2018.
Dopo anni di precariato, i lavoratori – assistiti dagli Avvocati Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi – hanno proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per far valere, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Frosinone, l’ingiustizia della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, il pagamento di tutte le differenze retributive maturate.
Ed invero, sulla scorta di quanto deciso dai Giudici, sino all’intervenuta stabilizzazione (che per molti ex Co.co.co. della scuola continua ad essere una stabilizzazione part-time, con conseguente decurtazione dell’orario di lavoro e dello stipendio), i ricorrenti sono stati costretti a subire un abuso derivante dal fatto che il proprio rapporto di lavoro, sebbene si svolgesse in concreto nelle forme della subordinazione, era in realtà inquadrato come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
I lavoratori provenivano dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) utilizzati nelle scuole statali a cui erano stati affidati, ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del successivo D.M. 66/2001 e svolgevano incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1 luglio 2001.
Secondo l’intenzione del legislatore l’affidamento di incarichi di co.co.co. avrebbe dovuto favorire il transito di tali “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.
Al contrario, tali soggetti hanno prestato sin dal 1 luglio 2001 la loro prestazione lavorativa con contratti di co.co.co. che hanno mascherato la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, conclusosi soltanto il 31.08.2018, ovvero dopo aver preso parte alla procedura selettiva per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha consentito la loro immissione in ruolo con contratto part-time.
Ebbene, il Tribunale di Frosinone, con le sentenze citate ha riconosciuto la (reale) natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dai ricorrenti, sancendo il diritto dei lavoratori ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate – proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi – in oltre 400 mila euro, con condanna del Ministero dell’Istruzione inoltre al pagamento del risarcimento del danno nei confronti di chi, tra i ricorrenti, non ha preso parte alla procedura di stabilizzazione per superamento del limite d’età (65 anni).
Più nel dettaglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto le domande delle lavoratrici e, dopo ben 13 pagine di serrate riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea, ha testualmente così statuito:
“Parte ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, essendo evidente la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, confermata anche dal fatto che questo inquadramento è stato attribuito alle lavoratrici una volta assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in forza del quale hanno continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti ”.