ATA ex co.co.co in pensione da precario, Miur condannato a pagare 100mila euro

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3326 del 16 giugno 2020 ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare circa 100 mila euro a titolo di differenze retributive, TFR e di risarcimento dei danni nei confronti di un Ata della Scuola in pensione.
Nel caso di specie veniva in rilievo la situazione di una lavoratrice che era stata assunta presso la segreteria di una scuola della Capitale attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) che si sono succeduti a partire dal 01.07.2001 e sino al raggiungimento della pensione (nel 2017).
Dopo anni di precariato, la lavoratrice, assistita dagli Avvocati Annamaria Zarrelli e Chiara Samperisi, ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per far valere, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma, la reale natura subordinata della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, il pagamento di tutte le differenze retributive maturate, il TFR, il risarcimento del danno derivante dall’ingiustizia subita, nonché la ricostruzione della carriera contributiva.
Ebbene, a fronte del ricorso presentato dalla lavoratrice, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza di accoglimento totale, per effetto della quale il Ministero dell’istruzione è stato condannato a pagare nei confronti della lavoratrice attualmente in pensione tutte le differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate – proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati Samperisi e Zarrelli – in circa 80 mila euro, oltre al TFR e al risarcimento del danno quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per un totale di circa 100mila euro.
Si tratta di una sentenza esemplare, comunicano gli Avv. Samperisi e Zarrelli, atteso che con la stessa, il lavoratore ha ottenuto anche il TFR e la ricostruzione della propria carriera contributiva.
Più nel dettaglio, il Tribunale di Roma, ha testualmente così statuito:
“Ebbene, nel caso in esame, dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente, può ritenersi senz’altro provato il vincolo di soggezione personale della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione scolastica al pari di tutto il personale ATA presente in istituto (v. disposizioni ed ordini di servizio, nonché piani annuali delle attività, badge marcatempo, documentazione relativa alle visite fiscali effettuate in occasione della malattia, lettere di richiamo nei confronti della ricorrente). Alla riqualificazione dei rapporti, consegue pertanto sia il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, sia il diritto alla percezione di quegli emolumenti che avrebbe dovuto ricevere in via ordinaria, qualora il rapporto fosse stato correttamente qualificato come rapporto di lavoro subordinato sin dalle origini (ovvero, oltre che delle differenze per retribuzione ordinaria, anche della tredicesima mensilità, degli accantonamenti TFR, nonché del compenso individuale accessorio previsto dall’art. 82 CCNL Comparto Scuola per il personale ATA assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato)”.