ATA ex co.co.co della scuola vince in Corte d’Appello: ha svolto lo stesso servizio del personale di ruolo

comunicato – Anche la Corte d’Appello di L’aquila accoglie le istanze di giustizia del personale Ata ex co.co.co. della scuola, confermando ancora una volta l’abuso compiuto dal Miur in danno di questa particolare categoria di lavoratori. La vicenda, che ha condotto gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli dinanzi il giudice di secondo grado, riguardava una lavoratrice ATA ex co.co.co. DM 66/2001 della scuola che aveva visto rigettata la propria domanda dinanzi al Tribunale del Lavoro di Pescara, poiché – a detta del giudice di prime cure – non sembrava potersi ritenere comprovata la sussistenza degli elementi fondamentali della subordinazione.
La ricorrente, proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U), aveva prestato servizio dall’1.07.2001 sino al 31.08.2018, senza soluzione di continuità, presso un Istituto Scolastico in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di Assistente tecnico amministrativo per trentasei ore settimanali.
Tuttavia, nonostante il cospicuo materiale probatorio prodotto, il Tribunale di Pescara aveva rigettato la sua domanda ritendendo che nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’assoggettamento alle direttive del committente era un elemento comunque connaturato al coordinamento insito nella parasubordinazione stessa, sicché non potevano ravvisarsi indici sintomatici della subordinazione.
Ritendendo ingiusta la statuizione del Tribunale abruzzese, gli Avvocati Samperisi e Zarrelli hanno ritenuto di chiederne la riforma in secondo grado.
Così, in accoglimento dell’impugnazione, la Corte d’Appello di L’aquila con la sentenza n. 128/2021, ha riformato la sentenza di primo grado e ha al contrario ritenuto che le modalità di svolgimento dell’attività da parte della ricorrente denotavano il suo pieno e stabile inserimento nell’organizzazione dell’Istituto scolastico, lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA di ruolo, l’assoggettamento a poteri direttivi e di controllo non sussumibili nell’ambito di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nella quale la prestazione viene resa.
Per questo motivo, in accoglimento dell’appello formulato dagli Avvocati Samperisi e Zarrelli, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare circa 70mila euro a titolo di differenze retributive in favore della ricorrente Ata ex Co.co.co.
Ebbene, dopo le numerose statuizioni favorevoli dei giudici di primo grado, anche la Corte d’Appello di L’aquila con la sentenza in commento ha riconosciuto la (reale) natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, sancendo il suo diritto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate – proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati Samperisi e Zarrelli – in circa 70 mila euro.