ATA e docenti di ruolo: quando si utilizza l’art. 59 e 36 per avere supplenze

Personale ATA non può accettare immissione in ruolo come docente utilizzando l’art. 59, viceversa, docente di ruolo non può utilizzare l’art. 36 del CCNL per supplenze ATA.
Un nostro lettore chiede
Sono di ruolo in provincia di Caserta nel profilo Addetto azienda agraria e quest’anno ho avuto la proposta per un incarico a tempo indeterminato dal concorso GM 2018 a Roma. All’USR mi hanno detto che non posso optare per l’articolo 59 che mi permette di conservare il ruolo ATA per l’anno di prova da docente. È possibile?
Nell’eventualità accettassi l’incarico da docente dimettendomi da ATA, e venissi convocato (come potrebbe verificarsi) da assistente tecnico AR01 potrei congelare l’anno di prova e accettare l’incarico annuale?
Grazie confido in una risposta, sono seriamente in difficoltà.
di Giovanni Calandrino – Gentilissimo l’USR ha ragione. Non è possibile usufruire dell’art. 59 per accettare una nomina in ruolo e quindi per un tempo indeterminato, precisamente l’articolo afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
Anche la seconda richiesta ha parere negativo, infatti, non è possibile accettare ai sensi dell’art. 36 CCNL/scuola2007 incarico annuale come ATA.
In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente):
“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Il personale docente può quindi accettare solo rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Non si fa nessun riferimento a incarichi a tempo determinato per le qualifiche di personale ATA.
Pertanto l’aspettativa appena enunciata non è utilizzabile per le supplenze ATA.
In sintesi un docente di ruolo non può accettare contratti a tempo determinato di un anno come personale ATA ai sensi dell’art. 36.
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