ATA, “Diritti a scuola” Puglia: valutazione del servizio e ferie

Il servizio svolto dal personale ATA per il progetto Diritti a Scuola della regione Puglia è valido ai fini del conteggio di tre anni per avere 32 giorni di ferie?
Un nostro lettore chiede
Si desidera conoscere se per determinare i giorni di ferie spettanti, pari a 32, per chi supera i 3 anni, per la puglia sono da considerare anche i periodi di co.co.pro. dei progetti di diritti a scuola
di Giovanni Calandrino – L’unica fonte normativa che ci può fornire una risposta è l’annuale PROTOCOLLO D’INTESA tra la Regione Puglia e il MIUR.
L’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze” afferma che, al personale ATA è riconosciuta la valutazione del servizio, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle graduatorie d’istituto. Al personale ATA nominato dalle graduatorie d’istituto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è riconosciuta la valutazione del servizio prevista dal Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014, anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Fermo restando che il progetto debba avere un impegno non inferiore a 700 ore. Qualora, senza giustificato motivo, l’attività progettuale non fosse portata a termine, la certificazione del servizio reso recherà esplicita dichiarazione in ordine alla non valutabilità come servizio scolastico nelle graduatorie precitate. Resta inteso che in caso di interruzione per giustificato motivo, segnalato per iscritto dalle scuole all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, il servizio è riconosciuto e compensato in misura commisurata alla prestazione resa.
Dunque sembra chiaro che se l’impegno lavorativo non è inferiore alle 700 ore e portato regolarmente a termine, salvo giustificati motivi, il servizio progettuale è valutabile come servizio scolastico a tutti gli effetti.
Per i motivi appena espressi, a parere dello scrivente, il suddetto servizio rientra nell’anzianità di servizio richiamata all’art. 13 comma 4 del CCNL/2007 scuola, dunque dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti … spettano 32 giorni di ferie.
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