ATA di ruolo non può svolgere supplenza PNRR al 31 dicembre. L’art. 59 sarà abrogato con il nuovo CCNL

WhatsApp
Telegram

Fino al 31 dicembre 2023 le scuole sono autorizzate ad attivare incarichi di supplenza breve per lo svolgimento dei progetti legati al PNRR. Lo stanziamento di 50 milioni di euro, inserito nel decreto PA bis, ha infatti previsto l’organico aggiuntivo nelle scuole che ne hanno fatto richiesta entro il 25 settembre. Un’unità di personale in più a scuola. ATA di ruolo può svolgere tale incarico?

L’organico aggiuntivo ATA PNRR

Il Ministero ha disposto la stipula di  7.183 contratti per l’organico aggiuntivo ATA e di 1828 contratti per Agenda Sud. La nota per le scuole

I contratti per l’organico aggiuntivo ATA possono essere stipulati dal 16 ottobre (o comunque dall’assunzione in servizio) fino al 31 dicembre 2023. La normativa attuale infatti dispone le risorse finanziarie fino a questa data. Potrebbe esserci una proroga, ma al momento non è nella normativa.

Il personale ATA di ruolo non può accedere alle supplenze temporanee

L’art. 59 del CCNL 29/11/2007  prevede che il personale ATA possa accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, senza riferimento al numero di ore.

Il contratto deve essere di un anno, cioè almeno fino al 30 giugno. Le supplenze PNRR, al contrario, sono brevi, fino al 31 dicembre. Per tale ragione gli ATA di ruolo non possono accettare supplenza su posto di organico aggiuntivo.

Il nuovo CCNL abroga l’articolo 59

In ogni caso, escluse anche le supplenze brevi, si tratta degli ultimi beneficiari quest’anno dell’art. 59. La norma sarà abrogata dal nuovo CCNL, la cui ipotesi è stata sottoscritta all’Aran il 14 luglio e di cui si attende la firma definitiva.

L’art. 70 del CCNL 2019-21, abrogando l’art. 59, prevede che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o
relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Leggi anche: Supplenze ATA, abrogato l’art. 59: un collaboratore scolastico potrà lavorare su posto AA solo se intero

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri