ATA con art. 59 non può rinunciare, anche se inadeguato al nuovo lavoro

Personale ATA supplente ai sensi dell’art. 59 può lasciare la supplenza e rientrare sul posto di ruolo? La risposta è negativa.
Ci scrive un collaboratore scolastico: da un mesetto che ho preso un incarico di assistente amministrativo fino al 30 giugno.
Vi chiedo posso ritornare al mio vecchio profilo di collaboratore scolastico?
Mi rendo conto che non riesco ad espletare a questo nuovo profilo, c è un piccolo spiraglio per tornare indietro, se si cosa de fare. Vi ringrazio
Secondo il nostro parere non è possibile rinunciare alla supplenza accettata con art. 59.
Per poter accettare la supplenza annuale ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007 il collaboratore scolastico ha infatti dovuto richiedere un “aspettativa” fino al 30 giugno che il DS ha deliberato con apposito decreto, inviato e accolto anche alla ragioneria territoriale dello stato.
Inoltre il posto di Collaboratore scolastico nel frattempo sarà sicuramente, stato assegnato ad un supplente.
Per tutti i motivi appena esposti ribadiamo il parere negativo al quesito.
Corsi
Concorso a cattedra 2025: prove dal 19 febbraio. Nuovo ciclo di 5 LIVE FULL IMMERSION per arrivare preparati
Concorso docenti PNRR2, il simulatore per superare la prova scritta. 8mila quesiti per esercitarti. Ecco come averlo
Orizzonte Scuola PLUS
Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart
Abbonamento a “Gestire la scuola” + 3 webinar: Sicurezza nei laboratori Labs, Accordi quadro PA e MEPA, DPO privaci e buone pratiche
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.