ATA con art. 59 non può rinunciare, anche se inadeguato al nuovo lavoro

Personale ATA supplente ai sensi dell’art. 59 può lasciare la supplenza e rientrare sul posto di ruolo? La risposta è negativa.
Ci scrive un collaboratore scolastico: da un mesetto che ho preso un incarico di assistente amministrativo fino al 30 giugno.
Vi chiedo posso ritornare al mio vecchio profilo di collaboratore scolastico?
Mi rendo conto che non riesco ad espletare a questo nuovo profilo, c è un piccolo spiraglio per tornare indietro, se si cosa de fare. Vi ringrazio
Secondo il nostro parere non è possibile rinunciare alla supplenza accettata con art. 59.
Per poter accettare la supplenza annuale ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007 il collaboratore scolastico ha infatti dovuto richiedere un “aspettativa” fino al 30 giugno che il DS ha deliberato con apposito decreto, inviato e accolto anche alla ragioneria territoriale dello stato.
Inoltre il posto di Collaboratore scolastico nel frattempo sarà sicuramente, stato assegnato ad un supplente.
Per tutti i motivi appena esposti ribadiamo il parere negativo al quesito.
Corsi
Webinar PNRR Scuola: strumenti, modalità e casi pratici per una scuola digitale. Solo 4.99 Euro
Valutazione nella primaria alla luce della nuova normativa, Formazione “obbligatoria” Ministero. Solo 29,90 euro
Orizzonte Scuola PLUS
“La Dirigenza scolastica”: la nostra rivista accende il cartaceo, come riceverla. Le novità
Il sito web della scuola aggiornato ai criteri di miglioramento dei servizi per il cittadino. Chiavi in mano, con i soldi del PNRR. Chiedici il preventivo
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.