ATA, collaboratore scolastico si rifiuta di pulire: sì al licenziamento. Sentenza Cassazione
Un collaboratore scolastico, licenziato per inadempimento, in sede disciplinare aveva dichiarato di non avere mai effettuato le pulizie, in quanto non erano di sua competenza. La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, n. 17602 del 21/06/2021) ha confermato il licenziamento. Tra i compiti, infatti, non rientrano solo l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici, ma anche quelli di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.
Il licenziamento disciplinare del collaboratore scolastico
Un collaboratore scolastico a termine si vedeva respinta, nei primi due gradi di giudizio, l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dal Miur (art. 95, c. VII, CCNL 2007 Comparto scuola) a causa del persistente insufficiente rendimento. L’uomo chiedeva di tener conto delle disposizioni intervenute col D.Lgs. nr. 75/2017 che, pur annoverando come causa di licenziamento l’insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, aveva richiesto a tal fine la valutazione negativa della perfomance del dipendente in ogni anno dell’ultimo triennio. Sul punto osservava che la previsione, come risultava dal testo normativo, non era applicabile ai rapporti a termine, regolati dai criteri generali della giusta causa. In proposito riteneva non necessaria la assunzione della prova dell’inadempimento, che non solo era provato dalle segnalazioni di professori ed alunni sulla mancata pulizia delle classi e delle aule comuni ma era ammesso dalla stessa parte, che, sentita in sede disciplinare, aveva dichiarato di non avere mai effettuato le pulizie, in quanto non erano di sua competenza. Le pulizie rifiutate, oltre ad essere tra i compiti del collaboratore scolastico, erano quelle di minore impegno (spazzare il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule). I giudici avevano osservato che il rifiuto della prestazione lavorativa era reiterato e ingiustificato, pertanto si trattava di violazione grave, influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico. Il lavoratore era stato già colpito da vari rimproveri scritti senza risultato, se non la minaccia di una denuncia di mobbing.
Le mansioni del collaboratore scolastico
Per il ricorrente la Tabella A — Area A del CCNL 2007 Comparto Scuola, in merito alle mansioni del collaboratore scolastico, prevede solo genericamente, ed in via subordinata, l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente.
Dinanzi alla Cassazione lo stesso ha inoltre esposto che le istituzioni scolastiche avevano appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.
La Cassazione ha rigettato la tesi: ai sensi dell’articolo 47 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, i compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. L’attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico.
La tabella A, relativa ai profili di area del personale ATA, prevede tra i compiti del personale dell’area A, non solo, come assume il ricorrente, l’accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti “di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi”.
Tanto smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di mansioni non attinenti al profilo di collaboratore scolastico. Infine, sempre secondo il collegio romano, la possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura non costituisce un obbligo del dirigente scolastico né esonera il collaboratore ATA dallo svolgimento delle mansioni.