ATA al 30 giugno, proroga contratti art. 59: verifica anche per chi ha supplenza in altra scuola

Con la nota n. 17060 dell’1 giugno, il ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni per le proroghe di contratto del personale ATA assunto al 30 giugno. La nota riprende il regolamento per le supplenze ATA e la nota n. 8556 del 2009. Cosa fare se la proroga riguarda i contratti di supplenza stipulati sino
al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021) ai sensi dell’art. 59 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 2007?
I chiarimenti dall’Ufficio scolastico di Torino.
Le scuole sono tenute a verificare preliminarmente che sia richiesta la proroga al 31 agosto anche per coloro che hanno accettato in base all’art. 59 una supplenza in altra istituzione scolastica fino al 30 giugno 2021.
La verifica è necessaria per evitare che in assenza di proroga possano essere presenti sul medesimo posto due persone, il titolare che rientra e il supplente prorogato, con conseguenti responsabilità amministrativo-contabili.
Esempio: Nella scuola A è stata assegnata una supplenza a un collaboratore scolastico su un posto che si è reso disponibile poiché il titolare ha accettato in base all’art. 59 una supplenza fino al 30 giugno come assistente amministrativo nella scuola B.
La scuola A potrà chiedere (e ottenere) la proroga del contratto del collaboratore scolastico solo se la scuola B chiede (e ottiene) la proroga della supplenza dell’assistente amministrativo, assegnata in base all’art. 59.