ATA accetta art. 59: può lasciare supplenza e rientrare sul posto di ruolo?

A chi spetta decidere di fronte ad una richiesta del genere? A quali sanzioni va incontro il personale ATA che si dimette dalla supplenza?
Un nostro lettore chiede
Vorrei porvi un quesito: sono Cs di ruolo dal 1/9/2018, il 16/09/18 sono stato nominato da terza fascia come AT fino al 31/08. Se chiedo le dimissioni, potrei ritornare nel profilo CS dal 1/07/2019?
E se si, a cosa andrei incontro in termini di sanzioni?
Le DSGA di entrambe le scuole sono d’accordo.
Aggiungo che il collaboratore scolastico che è stato nominato sul mio posto ha la nomina fino al 09/06. Quindi, è fattibile? Attendo info Cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gentile Carmine, per poter accettare la supplenza annuale ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007 ha dovuto richiedere un “aspettativa” fino al 31 agosto che il DS ha deliberato con apposito decreto, inviato e accolto anche alla ragioneria territoriale dello stato. Il fatto che, il posto di CS che lei ha lasciato ed è stato assegnato ad un supplente fino al 09.06 potrebbe agevolare la sua richiesta di ritorno al profilo di CS a partire dal 01 luglio.
La sua richiesta è piuttosto singolare, in passato ho espresso parere negativo a richieste simili, proprio perché si dovrebbero modificare due decreti (uno del DS l’altro della RTS) e ci troveremmo davanti a una incompatibilità di servizio con il supplente nominato al suo posto, incompatibilità che in questo caso non sussiste (considerata la nomina del supplente solo fino al 9 giugno).
Le sanzioni:
Il regolamento delle supplenze ATA (D.M. 430/2000) che è piuttosto datato e non aggiornato alle casistiche attuali, non fornisce indicazioni in tal senso ma all’art. 7 afferma che, per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti e ad esaurimento), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Dunque a livello sanzionatorio andrebbe incontro alla sola perdita di nomina a qualsiasi supplenza per l’anno in corso.
In conclusione, considerata la disponibilità dei due dirigenti scolastici alla modifica dei decreti di aspettativa e soprattutto grazie alla chiusura contrattuale del supplente nominato al suo posto, con largo anticipo al suo possibile rientro (motivo vincolante per avanzare la richiesta), a parere dello scrivente la richiesta potrebbe essere accolta SOLO con parere favorevole da parte della RTS.