Il Ministero aveva avviato la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che avesse svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali dovevano essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. La procedura selettiva era finalizzata all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% di personale da immettere nei ruoli provinciali presso le istituzioni scolastiche statali nel profilo professionale di collaboratore scolastico. Il caso in commento riguarda una illegittima esclusione di un candidato per una interpretazione errata della norma.
L’appellante partecipava al concorso bandito dal Ministero per l’assunzione a tempo indeterminato di personale che avesse prestato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali servizi di pulizia ed ausiliari. Veniva escluso poiché ritenuta non in possesso del requisito di partecipazione richiesto presupponente l’avere svolto i predetti servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019. Lo stesso impugnava il provvedimento di esclusione ed il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, lamentandone l’illegittimità dinanzi al T.A.R. per il Veneto, il quale, con sentenza rigettava il ricorso, compensando le spese processuali. Il ricorso viene invece ora accolto dal Consiglio di Stato con sentenza N. 03774/2023. Vediamo il perchè.
La norma contestata
La questione di diritto e attiene all’interpretazione del requisito di partecipazione richiesto dal bando del concorso in questione e consistente nell’avere svolto per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche. L’esclusione del dipendente è avvenuta poiché, pur avendo svolto servizio dal 2000 al 2019 per circa 19 anni, nell’anno 2018 ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari. Il giudice di primo grado ha ritenuto l’esclusione legittima, poiché la formulazione testuale dell’art. 1 del D.M. 1074 del 2019 secondo cui “devono” essere incluse le due annualità del 2018 e del 2019, dovrebbe intendersi indicativo del richiesto servizio per l’intera durata degli anni in considerazione.
Il Collegio osserva che il significato testuale dell’art. 1 del D.M. 1074/2019 non specifica se negli anni 2018 e 2019 il candidato debba avere ininterrottamente svolto la propria attività lavorativa, essendo, invece, richiesto, senza alcun dubbio, che abbia, comunque, prestato servizio.
Sennonché, a chiarire il significato del predetto requisito di partecipazione soccorre l’art. 4 del bando indetto con D.D.G. del 6 dicembre 2019 n. 2200, laddove si specifica che “Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all’anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio sono da considerare quale servizio effettivo”, precisandosi, inoltre, che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio “sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali…”.
La norma consente di cumulare diversi periodi
Considerata, dunque, la possibilità riconosciuta dal bando di cumulare periodi riferibili ad anni solari diversi, osserva il CDS, purché pur sempre a partire dall’anno 2000 e rilevato che l’appellante può vantare un’anzianità di servizio ultra decennale dal 2000 sino al 2019 e che, dunque, può cumulare per i mesi mancanti relativi al 2018 anche periodi di servizio maturati in annualità diverse, il provvedimento di esclusione è illegittimo.
I giudici osservano tra le altre cose che addirittura il Ministero appellato nella risposta n. 20 alle F.A.Q. (doc. 8 fascicolo di primo grado dell’Amministrazione resistente), ritenendo, ai fini del possesso del requisito del servizio per gli anni 2018 e 2019, rilevanti e validi i periodi di sospensione del contratto (come deve ritenersi l’aspettativa non retribuita per motivi familiari ottenuta dall’appellante) se svolti in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una o più imprese ed, in quest’ultimo caso, ossia nell’ipotesi di rapporti con più imprese, soltanto per periodi non superiori a 15 giorni.
Illegittimo escludere dal computo del servizio i periodi di aspettativa
Conclude il collegio giudicante che l’appellante ha prestato la propria attività lavorativa nella qualità di lavoratore dipendente di una medesima società e non di più società, prestando servizio presso l’istituto scolastico primario dal 2014 sino al 2019, il periodo di congedo per motivi familiari ottenuto deve essere computato, in quanto rilevante ai fini del possesso del chiesto requisito di partecipazione. Pertanto, l’appello è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di tutte le eccezioni e di tutti gli ulteriori motivi non esaminati ed annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione e dell’impugnato atto di approvazione della graduatoria del concorso in questione.