Assunzioni su posti quota 100 con decorrenza giuridica 2019, economica 2020. Che significa? Come calcolare il punteggio

L’immissione in ruolo, che comporta l’assunzione dei docenti con stipula di un contratto a tempo indeterminato, può avere decorrenza giuridica ed economica coincidenti o differenti in relazione alla data in cui si è verificata la nomina in ruolo.
Tutte le FAQ su immissioni in ruolo Quota 100
La Ministra Azzolina ha confermato l’intenzione di attribuire questi posti secondo quanto indicato dalla Legge 159/2019 ““Quota 100 ha liberato dei posti e sto lavorando perché i 9000 posti che non erano stati dati di ruolo possano essere dati subito.”
Decorrenza giuridica
La decorrenza giuridica corrisponde al 1° settembre dell’anno scolastico in cui viene stipulato il contratto a tempo indeterminato, quindi all’anno scolastico dell’ immissione in ruolo
Decorrenza economica
La decorrenza economica corrisponde alla data di effettiva assunzione in servizio, che comporta la relativa retribuzione in qualità di docente in ruolo
Decorrenza giuridica ed economica: possono non coincidere
Se l’immissione in ruolo, con stipula del contratto a tempo indeterminato, avviene entro il 31 agosto, il docente sarà in ruolo dal successivo 1° settembre, sia dal punto di vista giuridico che economico. In questo caso decorrenza giuridica ed economica dell’immissione in ruolo coincidono.
Se, invece, l’immissione in ruolo e la stipula del contratto a tempo indeterminato avviene ad anno scolastico già iniziato, quindi oltre il 31 agosto, la decorrenza giuridica sarà dal 1° settembre dell’anno in corso, mentre la decorrenza economica sarà posticipata di un anno e risulterà dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo, con l’effettiva assunzione in servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
Questo perché se si viene convocati per il ruolo oltre la data del 1° settembre, non si può assumere effettivo servizio come docente di ruolo.
La decorrenza economica in questo caso, risulterà in “ritardo” di un anno scolastico rispetto alla decorrenza giuridica
Anno di decorrenza giuridica anteriore alla decorrenza economica : cosa si può fare?
Durante l’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, il docente può trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1- non presta alcun servizio
2- presta servizio con contratto a tempo determinato, con incarico annuale o supplenza temporanea, nel grado di istruzione in cui è stato immesso in ruolo
3- presta servizio con contratto a tempo determinato, con incarico annuale o supplenza temporanea, in grado di istruzione diverso da quello in cui è stato immesso in ruolo
Nei casi indicati sarà differente la valutazione del punteggio ai fini della mobilità.
Assunzioni su posti Quota 100
L’argomento è di grande interesse per molti docenti che rientreranno nelle immissioni in ruolo sui posti lasciati liberi dai pensionamenti di Quota 100.
La mancata assunzione, per il corrente anno scolastico, su questi posti ha determinato quanto stabilito nel Decreto Scuola, entrato in vigore il 29 dicembre 2019, in relazione al recupero di questi posti con la previsione di assunzioni straordinarie sui posti non assegnati alle immissioni in ruolo dell’estate 2019 perché le certificazioni non sono arrivate in tempo e i posti non risultavano vacanti.
Queste immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021, in sintonia con quanto indicato nell’art.1 comma 18-quater della Legge n.159/2019, dove si stabilisce quanto segue:
“In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.”
Valutazione del punteggio: differenze tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria
La valutazione del punteggio relativo all’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, come chiarisce la tabella di valutazione allegata al CCNI , segue criteri differenti per la graduatoria interna di istituto e per la mobilità volontaria.
La valutazione del punteggio, inoltre, sarà diversa a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no e dal tipo di servizio prestato
Analizziamo i diversi casi
Nessun servizio prestato
Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
Servizio prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella graduatoria interna di istituto
Servizio prestato nel ruolo di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio prestato nel ruolo di appartenenza, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, si valuta con 6 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.