Assunzioni da GPS sostegno, via vincoli neoassunti 2022, accesso TFA sostegno senza selezione. BOZZA decreto PA
Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Per l’anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano di assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
“Con l’importante piano di assunzioni di docenti che abbiamo deciso di affiancare alle misure previste dal PNRR, puntiamo a creare le condizioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, assicurando la continuità didattica per gli studenti, la qualità dell’insegnamento e la riduzione del precariato. Inoltre, il Ministero fornisce una risposta pronta e significativa ai ragazzi con disabilità, con la più rilevante immissione in ruolo di docenti di sostegno degli ultimi anni, rendendo più selettive le procedure di reclutamento”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.
BOZZA DECRETO
Art. 5
“5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.
7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
8. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
9. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
10. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
11. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
12. Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.
13. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; b) il comma 3-bis è abrogato.
In sintesi
Assunzioni straordinarie da GPS sostegno anche per l’anno scolastico 2023/24
Il decreto interviene per sanare il gap di assunzioni su posti di sostegno, che ogni anno rimangono vacanti. Se il testo venisse approvato, dopo la fase ordinaria (50% GaE e 50% concorsi) si procederebbe all’attribuzione dei posti ancora vacanti di sostegno scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno con la domanda da presentare entro il 27 aprile, per chi conseguirà il titolo entro il prossimo 30 giugno. Lo scorrimento avverrebbe sulla provincia di inclusione.
“In via straordinaria, solo per l’anno scolastico 2023-24, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.
La norma stabilisce ancora che “il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
La norma prevede, inoltre che “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova”.
Call veloce
I posti di sostegno ancora vacanti dopo la procedura di scorrimento delle GPS sostegno prima fascia + elenchi aggiuntivi potranno essere coperti con la call veloce, ossia l’assunzione a chiamata, volontaria, da altra provincia.
Norma sciogli vincoli
La norma potrebbe prevedere anche una prima risposta al blocco triennale nella provincia di assunzione per i neoassunti 2022, da sottoporre comunque al vaglio dell’Europa.
TFA sostegno: accesso senza selezioni per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque
Rispetto alla norma inserita nel DL 36/22 verrebbe cancellata l’espressione “abilitazione all’insegnamento”, lasciando quindi titolo di studio + servizio.
Vincoli mobilità ripristinati dal 2023/24
E tuttavia i vincoli ricomparirebbero per i neossunti dall’anno scolastico 2023/24
Abrogato comma 3bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Si prevede l’abrogazione della cancellazione da tutte le graduatorie dopo la conferma dell’anno di prova. Si tratta di una norma che finora aveva creato malcontento e confusione tra gli uffici scolastici.
I comunicati sindacali
Pacifico (Anief): “Se fosse confermato il testo, noi lo bocciamo”
“Se fosse confermato il testo, noi lo bocciamo perché sarebbe peggiorativo della precedente gestione della fase transitoria e porterebbe il sindacato a chiedere un intervento del Parlamento per emendare profondamente la norma e onorare l’accordo siglato il mese scorso tra ministero e parti sociali”. Così, in una nota, il presidente di Anief, Marcello Pacifico.
Barbacci (Cisl Scuola): “Bene lo spostamento in avanti dei vincoli per i neoassunti”
“Molto bene lo spostamento in avanti di un anno dei vincoli alla mobilità dei docenti assunti nell’a.s 22/23. Per il secondo anno (dopo il contratto firmato dalla sola CISL Scuola) i docenti neo-assunti potranno sperare di ottenere la scuola di titolarità ricongiungendosi alla propria famiglia e residenza! Avanti così!“. Lo dice la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci.
E ancora: “Molto importante il via libera del Consiglio dei Ministri alle assunzioni del personale docente della scuola. Il superamento del precariato è un obiettivo primario da raggiungere al più presto a cominciare dai docenti che hanno maturato, negli anni esperienza e competenze. Si proceda al più presto a completare la copertura degli oltre 100.000 posti vacanti di docente, ad oggi disponibili, condizione che favorirà la qualità dell’offerta formativa e la continuità didattica“.
D’Aprile (Uil Scuola): “Bene la fase di reclutamento straordinaria. Restano criticità”
“Bene la fase di reclutamento straordinaria, restano però irrisolte alcune questioni come quella dei vincoli sulla mobilità. Sulla bozza del decreto che contiene anche provvedimenti per la scuola, se confermata, siamo parzialmente soddisfatti”. Così Giuseppe D’Aprile segretario Uil Scuola sulle decisioni prese dal Consiglio dei ministri
“Le assunzioni dalle graduatorie provinciali di I fascia riguarderebbero infatti solo i docenti di sostegno lasciando fuori i docenti su posto comune. E’ una soluzione transitoria valida solo per l’anno scolastico. 2023/24. Inoltre, su questo punto, riteniamo che le assunzioni dalle graduatorie provinciali Gps per specializzati sul sostegno e abilitati debbano trasformarsi in un provvedimento strutturale”.
Resta poi irrisolta la questione dei vincoli mobilità in quanto lo sblocco dei docenti neaossunti in ruolo rinvia di un anno il problema – verranno bloccati dal prossimo anno – mentre nulla è previsto per i docenti “vincolati” che hanno ottenuto e otterranno, appunto, un movimento in altra provincia“.