Assunzioni straordinarie da GPS, possono riguardare docenti di ruolo inseriti per altra classe di concorso?

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Il decreto n. 73/2021 ha previsto, per l’a.s. 2021/22, una procedura straordinaria di immissione in ruolo attingendo dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi, qualora residuino posti dalle assunzioni ordinarie. Considerato che i docenti di ruolo si sono potuti inserire nelle GPS e potrebbero inserirsi nei relativi elenchi aggiuntivi, diversi lettori ci chiedono se gli stessi potranno partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie e secondo quali modalità.

Procedura straordinaria immissioni in ruolo a.s 2021/22

Prima dell’eventuale procedura straordinaria, le assunzioni in ruolo avverranno secondo la modalità ordinaria, secondo cui i posti vacanti e disponibili sono destinati alle GaE (50%) e alle graduatorie di merito (50%), relative a:

  1. concorso 2016;
  2. concorso straordinario 2018;
  3. concorso straordinario 2020 (quest’ultimo solo per la secondaria);
  4. concorso straordinario STEM (posto che le GM siano pubblicate entro il termine ultimo del 30 ottobre 2021).

Al termine delle operazioni ordinarie, come detto all’inizio, qualora residuino posti vacanti e disponibili (fatti salvi gli accantonamenti dei posti destinati alle procedure concorsuali di cui al DD n. 498/2020 – scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e di sostegno – e al DD n. 499/2020 – scuola secondaria posti comuni e di sostegno), sarà attivata la suddetta procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS.

La procedura straordinaria, delineata nel decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), si articola nelle seguenti fasi:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno, compresi i relativi elenchi aggiuntivi;
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Possono partecipare alla procedura i docenti che hanno volto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali. Approfondisci

Docenti di ruolo possono partecipare alla procedura straordinaria? Come?

I docenti di ruolo, come riferito allorquando si sono costituite le GPS, si sono potuti inserire (se in possesso della prevista abilitazione) nelle GPS di prima fascia per una classe di concorso diversa da quella di titolarità. Analogamente possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla predetta prima fascia. 

Perché inserirsi nelle GPS di prima fascia o nei relativi elenchi aggiuntivi? Per poter essere destinatari di una supplenza, che abbia la durata di un anno, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 2007, al fine di poter lavorare nella provincia di residenza o comunque più vicina rispetto a quella in cui si è titolari, oppure nella classe di concorso alla quale si aspira di più.

Essendo inseriti nelle GPS di prima fascia o negli elenchi aggiuntivi alla medesima, i docenti di ruolo potranno partecipare all’eventuale procedura di assunzione straordinaria suddetta?

La risposta dovrebbe essere affermativa, considerato che nel decreto 73/2021 si dispone soltanto che possono partecipare coloro i quali sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze …  o negli appositi elenchi aggiuntivi senza specificare che non possono partecipare i docenti già assunti in ruolo. Naturalmente, i docenti interessati devono aver svolto le succitate tre annualità di servizio richiesto.

Come dovrebbe avvenire l’assunzione? 

Alla luce delle disposizioni del decreto, i docenti interessati dovrebbero ottenere, se in posizione utile, il contratto a tempo determinato e poi seguire il percorso sopra delineato che li porterebbe all’assunzione e conferma in ruolo (nella classe di concorso di inserimento nelle GPS, diversa da quella di titolarità) con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.

E se non superano la prova disciplinare suddetta che determina l’assunzione? 

Il decreto sostegni-bis prevede che il contratto a tempo determinato non può essere trasformato a tempo indeterminato. Pertanto, nel caso dei docenti di ruolo, dovrebbero ritornare a svolgere il servizio di ruolo, come accade già nel caso in cui accettino una supplenza “regolare”, ossia che non riguardi la succitata procedura.

Dalla lettura del decreto sostegni-bis quanto detto sopra è possibile, tuttavia vi sono diversi aspetti che andrebbero chiariti; sarebbe necessaria una disposizione che espliciti chiaramente che i docenti interessati possano partecipare alla procedura, come possano parteciparvi e cosa succede in caso non la superino.

Attendiamo i decreti attuativi per vedere se i dubbi suddetti saranno chiariti, soprattutto il DM che disciplinerà le modalità di attribuzione dell’incarico a tempo determinato. Attendiamo, inoltre, la conversione del decreto in legge, in quanto nel corso dell’iter parlamentare potrebbero essere chiariti gli altri dubbi tramite appositi emendamenti.

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021

Immissioni in ruolo e concorsi 2021: chi partecipa, chi è escluso, i requisiti. Decreto sostegni bis [LO SPECIALE]

NB: il Decreto sostegni-bis, pubblicato in GU, seguirà adesso l’iter parlamentare per la conversione in legge, per cui potrà essere soggetto a delle modifiche.

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