Assunzioni sostegno GPS ed elenco aggiuntivo 2023, vincolo triennale anche per assunti da mini call veloce. Eccezioni
I docenti assunti da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo sono sottoposti al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione. Da quando decorre? Quanto dura?
Incarichi per ruolo
Terminate le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie (salvo eventuali surroghe), è iniziato lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo per l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo, procedura questa straordinaria prevista dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/23). Qualora all’esito del predetto scorrimento restino ancora posti di sostegno vacanti e disponibili (rientranti nel contingente autorizzato), si svolgerà un mini call veloce per coprire i predetti posti, assumendo gli aspiranti in province diverse da quelle di inclusione in graduatoria (assegnati gli incarichi di cui sopra, si passerà all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 su posto comune e di sostegno da GaE e GPS). La procedura, naturalmente, si svolgerà nelle sole province con posti di sostegno disponibili e, per parteciparvi, gli interessati possono presentare domanda dalle ore 09.00 del 9 agosto alle ore 09.00 dell’11 agosto 2023, tramite Istanze Online.
Articolazione procedura
L’articolazione della procedura di assunzione in esame è sempre la stessa sia per gli aspiranti assunti nelle province di inclusione in GPS/elenco aggiuntivo sia per quelli assunti tramite mini call veloce:
- nell’a.s. 2023/24, assunzione a tempo determinato (con contratto al 31/08) e svolgimento dell’anno di prova (il cui mancato superamento ovvero rinvio determinano la reiterazione dello stesso);
- svolgimento, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (il cui mancato superamento comporta la decadenza dalla procedura);
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Vincolo permanenza scuola di assunzione
Disciplina generale
Com’è noto, ai docenti neoassunti, a decorrere dall’a.s. 2023/24, si applica il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuovo formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94. In base a tale disposizione,
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Evidenziamo che, a seguito della disposizione introdotta dal DM n. 138/2023, i docenti neoassunti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato. Pertanto, quanto previsto nell’ultimo punto sopra riportato (l’accettazione di eventuali supplenze), è possibile soltanto dopo lo svolgimento dell’anno di prova.
Disciplina assunti GPS/elenco aggiuntivo
Quanto detto sopra riguarda i neoassunti in generale, mentre per gli assunti da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo a.s. 2023/24, il DL n. 44/2023, che ha previsto la medesima procedura straordinaria di assunzione, prevede una specifica disposizione normativa:
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
Dunque:
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;
- durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale, infatti la disposizione non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso; la disposizione non cita i passaggi di ruolo/cattedra, richiedibili (ai sensi del CCNI 2022/25) dopo il superamento dell’anno di prova e se in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesti (quindi dal secondo anno di assunzione). Sarà una dimenticanza? Attendiamo chiarimenti dal MIM;
- il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero;
- il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24, quello di assunzione a tempo determinato, nel corso del corso del quale si svolge l’anno di prova.
Riguardo all’ultimo punto, precisiamo che il vincolo decorre dall’a.s. di assunzione a tempo determinato (2023/24), in quanto la decorrenza giuridica della nomina in ruolo dei docenti in questione sarà dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24). Pertanto, i predetti docenti saranno vincolati nella scuola di assunzione per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26.
Vincolo più restrittivo
Rispetto a quello previsto dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, il vincolo definito dal DL 44/2023 per gli assunti dalle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo è più restrittivo, per i motivi di seguito indicati:
- nella disposizione del DL n. 44/2023 il vincolo non si applica soltanto ai casi di esubero e soprannumero, mentre quello di cui al D.lgs. 297/94 non si applica sia ai predetti casi che ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, alle condizioni sopra indicate;
- la disposizione del DL n. 44/2023, diversamente da quella di cui al D.lgs. 297/94, non contempla, durante gli anni di vincolo, la possibilità di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità e nemmeno la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato.
In definitiva, salvo i casi di esubero o soprannumero, i docenti assunti da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo a.s. 2023/24, compresi quelli che hanno ottenuto l’incarico con la mini call veloce in una provincia diversa da quella di inclusione in graduatoria (il DL 44/23, infatti, al riguardo non fa distinzione alcuna), devono restare per tre anni scolastici nella scuola di assunzione (2023/24, 2024/25 e 2025/26) e, solo nel corso dell’a.s. 2025/26, potranno presentare domanda di trasferimento, assegnazione o utilizzazione per l’a.s. 2026/27 oppure accettare a partire da tale ultimo anno scolastico incarichi a tempo determinato.
Evidenziamo, però, che alcune categorie di docenti potrebbero fruire delle nuove disposizioni di cui all’Ipotesi di CCNL 2019/21 e relative alla mobilità.
Novità Ipotesi di CCNL 2019/21
L’Ipotesi di CCNL 2019/21 è stata sottoscritta tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola), in data 14 luglio 2023. Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti.
L’articolo 34 della succitata Ipotesi prevede che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.
Tale disposizione contrattuale dovrebbe essere applicata anche agli assunti da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo (naturalmente quando saranno di ruolo e potranno partecipare alla mobilità, ossia dal secondo anno di assunzione). Attendiamo comunque il prossimo CCNI per conoscere come si armonizzeranno le disposizioni dello stesso con quanto previsto dal succitato DL 44/2023.
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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