Assunzioni in ruolo riservisti e calcolo posti. Mailing list di coordinamento
inviato in redazione – Scrivo questa lettera ad orizzonte scuola per divulgare quanto più possibile le novità normative riguardo ai docenti precari che fanno parte delle categorie protette.
inviato in redazione – Scrivo questa lettera ad orizzonte scuola per divulgare quanto più possibile le novità normative riguardo ai docenti precari che fanno parte delle categorie protette.
In particolare mi rivolgo ai tanti colleghi che versano in una situazione di svantaggio personale per una grave disabilità e che, per varie ragioni, non sono stati assunti sulla metà dei posti spettanti ai riservisti.
Sebbene ci sia una precisa legge dello stato, la L. 69/1999, che dispone per le cosiddette categorie protette la riserva dei posti nel limite della metà delle assunzioni in ruolo e fino al raggiungimento della quota obbligatoria del 7% dell’organico, capita che gli Uffici Scolastici applicando le disposizioni contenute nella C.M. 248/2000 gli Uffici Scolastici dividano prima a metà il numero dei posti di ruolo annualmente assegnabili tra Graduatoria del concorso e Graduatorie ad Esaurimento, e solo dopo procedano ad assegnare l’ulteriore metà dei posti ai riservisti.
Con tale criterio, il MIUR assegna 1 ruolo al riservista solo se ci sono almeno 3 ruoli, mentre secondo le disposizioni contenute nella legge 68/99, ai beneficiari della riserva N andrebbe assegnato il 50% dei posti quindi (e non 1/3 di essi, come di fatto avviene!).
Sulla questione nel 2012 chi scrive ha già avuto modo di segnalare all’attenzione l’interrogazione alla Camera presentata dall’On. Alessandra Siragusa n.5-08603 del 6/12/2012 (si veda l’articolo relativo pubblicato su orizzonte scuola il 12/12/2012).
Ci sono dunque sacche di riservisti rimasti precari a fronte di enormi scoperture delle aliquote d’obbligo che ( come dice il termine stesso) dovrebbero essere obbligatoriamente coperte ( del 7%).
Una nuova norma a tutela delle categorie protette è stata introdotta ad ottobre 2013 con il DDL D’Alia: l’art. 7 della legge di conversione 125/2013, promuove la stabilizzazione dei lavoratori precari disabili, rafforzando la tutela della legge 68/99, troppo spesso disattesa.
La legge 125/2013 al comma 6 art 7 stabilisce che i precari di tutte le amministrazioni pubbliche, come specificato nella circolare applicativa n. 5 della Funzione pubblica al punto 3.2 ) (…) vengano assunti a tempo indeterminato facendo gli stessi specifica istanza all’amministrazione (alla sola condizione che l’aliquota del 7% non sia già stata saturata).
Purtroppo però il Ministero dell’Istruzione non ha ancora applicato quanto previsto dalla sopracitata norma, tanto che nelle Istruzioni operative per le immissioni in ruolo ("Allegato A" del 7 agosto 2014) al punto A.10 riguardante le assunzioni dei precari appartenenti alle categorie protette, non vengono considerate le disposizioni previste dal sopracitato art.7 della L.125/2013
( si veda la recente interrogazione parlamentare di Rotta-Zardini n.5-03015 del 18/06/2014).
Per questi motivi abbiamo deciso di riunirci in un comitato spontaneo sul web e chiediamo a tutti i colleghi riservisti e non riservisti che vogliano iscriversi alla nostra mailing list "riservistinruolo"di inviare una mail al seguenteindirizzo [email protected]
chiederemo tutti insieme al Miur di dare applicazione alla norma!
Uniamoci insieme per ottenere l’applicazione delle leggi che tutelano i nostri diritti!
Il gruppo di docenti di RiservistinRuolo