Assunzioni per il ruolo da GPS: posto comune, servono tre annualità servizio. Come indicarle nella domanda online

Sino al 21 agosto 2021, è aperta la funzione per la presentazione della domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze (GaE e GPS I e II fascia) e alla procedura straordinaria di assunzione posto comune e di sostegno (GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi). Requisiti posto comune e indicazione servizio nell’istanza online.
VAI AL LINK PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Presentazione domanda
Sino al prossimo 21 agosto, dunque, gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS di I e II fascia possono presentare, tramite Istanze Online, la domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto 2022. Con la medesima istanza, inoltre, gli aspiranti inclusi nelle GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi possono partecipare all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, finalizzati all’immissione in ruolo, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del DL n. 73/2021 (il cosiddetto decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) e del DM attuativo n. 242/2021.
Sebbene la domanda sia unica, il procedimento si articola in due distinte fasi, nell’ordine:
- incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi, finalizzati all’immissione in ruolo;
- incarichi di supplenza da GaE e GPS.
Al riguardo, il Ministero ha fornito apposite indicazioni con la circolare n. 25089/2021, con la quale è stato inoltre trasmesso il succitato DM n. 242/2021.
Requisiti partecipazione posto comune
Alla procedura straordinaria di assunzione, che inizia con l’incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 e si conclude con l’immissione in ruolo nel 2022/23 (previo superamento del percorso annuale di formazione inziale prova e della prova disciplinare), con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nel 2021/22), possono partecipare:
- per posto comune, i docenti inseriti nelle GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni, oltre l’anno in corso (l’arco di tempo da considerare va dal 2010/11 al 2020/21, come anticipato dalla nostra redazione);
- per posto di sostegno, i docenti inseriti nelle GPS prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi.
Dunque, mentre per il sostegno è sufficiente la sola specializzazione, per posto comune serve sia l’abilitazione (infatti in prima fascia e negli elenchi aggiuntivi sono inclusi i docenti abilitati) sia le tre annualità di servizio.
Calcolo annualità
L’annualità di servizio, come prevedono il DL 73/2021 e il DM 242/2021, va computata ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99. in base al predetto articolo, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Ministero con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Come inserire il servizio nella domanda online
I servizi vanno dichiarati (solo per posto comune) nella sezione della domanda denominata “Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4”:
Come si vede dall’immagine di destra, il sistema presenta due sezioni:
- Titoli di servizio del fascicolo: tale sezione consente di visualizzare i titoli presenti nel sistema informativo, l’insegnamento, la data inizio, la data fine e la denominazione della scuola (digitando una stringa nel campo “Cerca” è possibile visualizzare i record corrispondenti alla ricerca);
- Titoli di servizio caricati dall’utente: tale sezione consente di far caricare all’aspirante eventuali ulteriori titoli di servizio.
Nella guida ministeriale, si precisa quanto di seguito riportato:
- devono indicare puntualmente i servizi solo gli aspiranti che intendono partecipare per il posto comune e che con i servizi registrati sul fascicolo personale non raggiungono il requisito dei tre anni previsto dalla normativa (in tal caso, dunque, il servizio mancante per raggiungere le tre annualità va inserito dall’aspirante nella sezione di cui al sopra riportato punto 2);
- la singola annualità deve essere di almeno 180 giorni (come abbiamo detto sopra);
- qualora il servizio prestato non raggiunga i 180 giorni, ma ricada nelle condizioni di cui all’art. 11 comma 14 della legge 124/99 (dal 1° febbraio agli scrutini finali), l’aspirante deve indicare puntualmente il servizio al fine di poterlo caratterizzare come tale (in questo caso, dunque, il servizio va inserito dall’aspirante nella sezione di cui al sopra riportato punto 2).
In definitiva, in caso di annualità computata dal 1° febbraio agli scrutini finali, la stessa va inserita dall’aspirante, posto che la medesima sia necessaria a raggiungere le tre annualità richieste.