Assunzioni in ruolo personale ATA “categorie protette”: le aliquote per l’assunzione

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Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: le categorie protette e riserva dei posti, un nostro caro lettore ci chiede:

Buongiorno, chiedo, in merito all’assunzione personale ATA in prima fascia, se è prevista la riserva dei posti per invalidi civili e in quale percentuale.

di Giovanni Calandrino – Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:

a. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
b. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
c. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
d. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie:
a. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
b. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
c. profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

ASSUNZIONI RISERVATI DALLA LEGGE 68/99

Per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.

Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.

L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze.

CALCOLO DELLE ALIQUOTE PER L’ASSUNZIONE IN RUOLO

Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola dell’infanzia; docenti di scuola primaria; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.

Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza (dalla lettera a alla lettera d) previste dall’art. 1 della legge, e l’1% deve essere riservato alle categorie “orfani ed equiparati” previste dall’art. 18 c. 2 della legge.

A queste aliquote va aggiunta un’ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.

Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruo­lo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).

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Pubblicato in ATA

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