Assunzioni in ruolo da nuove graduatorie sostegno, docenti dovranno superare prova disciplinare. TUTTE LE INFO
I partecipanti alla procedura riservata di assunzione su sostegno, ai fini dell’immissione in ruolo, devono superare l’anno di prova e la prova disciplinare. In cosa consiste la predetta prova, quando si sostiene, come si supera e come viene valutata.
Procedura
La procedura riservata di assunzione sui posti di sostegno residuati dalle annuali immissioni in ruolo (ivi compresa la Call veloce), prevista dall’articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l’articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, sarà disciplinata da un apposito decreto, di cui il Ministero dell’Istruzione ha già predisposto la relativa bozza e sulla quale si è già espresso il CSPI.
La procedura si articola in:
- costituzione graduatorie regionali (aggiornate con cadenza biennale);
- assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie;
- percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
- prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
- assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.
Per i requisiti di partecipazione leggi Assunzioni da nuova graduatoria sostegno, come si articola la procedura. Requisiti e regione di partecipazione
Prova disciplinare
Una volta assunti dalle graduatorie regionali con contratto a tempo determinato (al 31/08), gli interessati seguono il percorso di formazione annuale e periodo di prova in servizio. A seguito del superamento del predetto percorso, gli aspiranti sono ammessi a sostenere la prova disciplinare.
In cosa consiste
La prova disciplinare:
- consiste in un colloquio di idoneità, volto a verificare il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata e validata dal positivo superamento dell’anno di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione;
- verte sui programmi vigenti dei concorsi ordinari relativi ai posti di sostegno;
- valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Valutazione e conseguenze
La valutazione della prova, ossia del colloquio, non prevede l’attribuzione di un voto bensì l’espressione di un giudizio. Il giudizio può essere di: idoneità ovvero non idoneità.
In caso di valutazione:
- positiva, cioè di giudizio di idoneità, il docente interessato è immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico annuale o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha prestato servizio a tempo determinato;
- negativa, cioè di giudizio di non idoneità, il docente interessato decade dalla procedura, per cui non otterrà la trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato; non potrà, inoltre, più inserirsi nelle graduatorie regionali nei successivi aggiornamenti delle stesse, neanche in un’altra regione (le graduatorie, ricordiamolo, si aggiornano con cadenza biennale, aggiornamento finalizzato anche all’inserimento di nuovi aspiranti).
Il succitato giudizio di idoneità ovvero di non idoneità è espresso dalla commissione, sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale, costituita con DM n. 109/2022, per la valutazione della prova sostenuta dai partecipanti alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno a.s. 2021/22 (prova di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del DM n. 242/2021).
Convocazione
Gli Uffici scolastici regionali:
- predispongono il calendario dei colloqui degli ammessi alla prova disciplinare (a seguito del superamento dell’anno di prova), distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per quella di II grado;
- comunicano l’elenco delle sedi e l’orario di svolgimento della prova, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, pubblicando nei rispettivi albi e siti internet apposito avviso.
Evidenziamo che la mancata presentazione alla convocazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla procedura.
Tempistica
La prova si conclude entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento. Considerato che, ai fini dell’ammissione alla prova disciplinare, gli interessati devono superare il periodo di prova e che le procedura di valutazione di quest’ultimo si svolgono tra la fine delle attività didattiche (30/06) e la conclusione dell’anno scolastico (31/08), nella succitata bozza di DM è disposto che i predetti termini possono essere derogati, per rispettare la scadenza del 31 luglio.
Commissioni
Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno alla scuola di servizio del docente (ossia quella in cui lo stesso è stato assunto a tempo determinato) e sono nominate dai competenti USR, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti per i corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami per i posti di sostegno.
Nel caso di procedure che presentino un esiguo numero di candidati (in una determinata regione), il Ministero procede a disporre l’aggregazione territoriale delle medesime. In particolare, l’aggregazione è disposta in caso di procedure con un numero di candidati non superiore a centocinquanta. L’USR responsabile della procedura approva gli elenchi degli idonei sia della propria regione che di quelle aggregate (sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione).
Nel caso, invece, di procedure che presentino un numero di aspiranti superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del D.lgs. 297/94. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
NB: quanto detto in base alla bozza di decreto predisposta dal MI, per cui potrà essere soggetto ad eventuali modifiche che segnaleremo prontamente.