Assunzioni in ruolo da GPS: in caso di rinunce, si scorrono le graduatorie fino a completamento dei posti?

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Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) prima fascia ed elenchi aggiuntivi, che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, sono adesso in attesa dell’esito della domanda inoltrata. Sono previste surroghe in caso di rinunce?

Domande

Ricordiamo che i suddetti aspiranti hanno presentato, tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 10 e il 21 agosto 2021, le domande per partecipare all’attribuzione degli incarichi annuali finalizzati al ruolo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 59/4 del decreto sostegni-bis (DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021), che prevede:

  1. l’attribuzione dell’incarico annuale nell’a.s. 2021/22;
  2. lo svolgimento del percorso annuale di formazione e prova;
  3. una prova disciplinare;
  4. l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/23, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nel 2021/22), all’esito positivo del percorso di formazione e prova e in seguito al superamento della prova disciplinare.

Con la medesima suddetta domanda, gli aspiranti inclusi nelle GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi posto comune e sostegno hanno avuto la possibilità di concorrere anche per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, insieme agli aspiranti delle GaE  e delle GPS seconda fascia.

Sebbene la domanda sia stata unica, il sistema informatico espleterà adesso le procedure in due fasi distinte: prima incarichi finalizzati al ruolo, poi supplenze al 30/06 e al 31/08.

Supplenze finalizzate al ruolo

Dal 25 agosto gli uffici Scolastici sono al lavoro per l’attribuzione delle supplenze finalizzate al ruolo

Ecco le nomine finora effettuate 

Rinuncia incarico ruolo

Come si legge nel DM n. 242/2021, attuativo delle disposizioni del decreto sostegni-bis, e nella circolare n. 25089/2021 (circolare sulle supplenze 2021/22), che dedica un apposito paragrafo agli incarichi finalizzati al ruolo, l’assegnazione dell’incarico comporta l’accettazione dello stesso.

Gli aspiranti incaricati, naturalmente, possono rinunciare all’incarico assegnato entro il termine indicato da ciascun ufficio Scolastico. Di seguito le conseguenze (“negative” e “positive”) previste per i rinunciatari:

  • la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto;
  • in caso di rinuncia è comunque possibile partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, fermo restando che si siano compilate le apposite sezioni della domanda e che la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

Eventuali surroghe

In caso di rinunce, potrebbero giovarne altri aspiranti che hanno presentato l’istanza e non sono stati soddisfatti per l’incarico finalizzato al ruolo?

La risposta è affermativa. Alcuni uffici Scolastici hanno già avviato anche tale fase, dopo aver ricevuto le rinunce dai docenti nominati in prima.

Ad essere vincolato è il fatto che non è possibile “rifare” le operazioni. Si scorrono invece le graduatorie fino a completamento dei posti assegnati alla procedura di cui all’art. 59 comma 4 del DL 73/2021.

A spiegarlo è l’Ufficio Scolastico di Campobasso (ma anche altri uffici stanno scorrendo le graduatorie), che spiega

  • ritenuto di non dover procedere al rifacimento delle operazioni come previsto nella nota DGPER n° 25089 del 06/08/2021;
  • RITENUTO di dover annullare l’individuazione dell’ aspirante che ha inviato la nomina e procedere all’individuazione per scorrimento di graduatoria, qualora ancora capiente, di nuovi aspiranti nei limiti del contingente provinciale assegnato ai fini della
    procedura di cui al sopra citato art. 59

Vi è però da dire che non tutti gli Uffici Scolastici concordano con la procedura, infatti alcuni Uffici stanno assegnando un tempo molto stringato per l’invio dell’eventuale rinuncia per inserire il nominato nella fase di assegnazione delle supplenze e la relativa sede nelle disponibilità previste per le nomine al 31 agosto e 30 giugno.

Il mancato raggiungimento dei posti da coprire, anche se con la motivazione di chiudere tutte le operazioni in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, non è certamente comprensibile. Vale sicuramente la pena riflettere sulle modalità con cui queste nomine saranno concluse.

Rivedi il question time organizzato da Orizzonte Scuola, nel quale la sindacalista Chiara Cozzetto ha risposto alle domande dei nostri lettori

Decreto n. 242 del 30 luglio 2021

Circolare n. 25089/2021

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