Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2022/23, adesso supplenza. Immissione in ruolo dopo superamento anno prova e colloquio idoneità. Tutte le info
I docenti partecipanti alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia sono assunti, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato. Quando avviene l’immissione in ruolo.
Procedura straordinaria
L’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, ha prorogato per l’a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’a.s. 2021/22, limitandola ai soli posti di sostegno.
Assunzioni
In base alla citata normativa, dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM concorsuali (oltre alla Call veloce), qualora residuino posti di sostegno, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo determinato agli aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno, secondo la posizione in graduatoria e nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse.
Al fine suddetto, ossia per ottenere l’incarico da GPS sostegno prima fascia, finalizzato all’immissione in ruolo, gli interessati hanno presentato apposita domanda, tramite istanze online, entro il 16 agosto u.s. (alcuni USP hanno già pubblicato le nomine).
L’assunzione, dunque, avviene dapprima a tempo determinato (a.s. 2022/23) e solo l’anno scolastico successivo (a.s. 2023/24) a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.
Anno di prova e prova disciplinare
Anno di prova
Una volta ricevuto l’incarico a tempo determinato, in base alla preferenze espresse nella domanda, gli interessati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017.
Ricordiamo che il periodo di prova si conclude con un colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti che, al riguardo, esprime un parere non vincolante. Ai sensi del DM n. 310/2021 (nonché del DM 850/2017), il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico, ai fini dell’espressione del predetto parare, nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche (30/06) – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la fine dell’anno scolastico (31/08). Considerato che la prova disciplinare deve concludersi entro il 31 luglio 2023 e che la valutazione positiva dell’anno di prova è necessaria per l’ammissione alla citata prova disciplinare, i termini predetti possono essere derogati, ragion per cui la convocazione del Comitato può avvenire prima del 30/06.
Qui tutte le procedure relative alla valutazione finale (anche se non riferiscono specificatamente ai docenti in esame, sono le medesime).
Prova disciplinare
Superato il periodo di prova, i docenti sono ammessi alla prova disciplinare.
La prova:
- consiste in un colloquio di idoneità che verte, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al DM n. 325/2021 e, per i docenti della scuola secondaria, sui programmi di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al DM n. 326/2021;
- valuta, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento del periodo di prova, il possesso e corretto esercizio delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione;
- si conclude con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità, secondo i quadri di riferimento predisposti dalla preposta commissione nazionale;
- deve essere svolta entro il mese di luglio 2023;
- è superata dai candidati che ottengono un giudizio di idoneità;
- non è superata dai candidati che ottengono un giudizio di non idoneità.
I candidati, che non superano la prova, ossia che ottengono un giudizio di non idoneità, decadono dalla procedura (quindi non possono essere assunti in ruolo). Analogamente, decadono dalla procedura i candidati che non si presentano il giorno, ora e sede stabiliti per la prova, senza giustificato motivo.
Immissione e conferma in ruolo
Superato il percorso annuale di formazione e prova e la prova disciplinare, gli interessati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nella scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
L’assunzione in ruolo avviene, come detto, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2022/23).
Conseguenze mancato superamento anno di prova e prova disciplinare
Anno di prova
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dello stesso (ciò è possibile una sola volta).
Precisiamo che l’anno di prova, per giustificati motivi normativamente previsti, può essere rinviato.
Prova disciplinare
Il giudizio negativo (ossia di non idoneità) nella prova disciplinare, invece, comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso, il servizio prestato viene comunque valutato quale incarico a tempo determinato.