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Assunzioni GPS sostegno 2024, quando si applica riserva posti e per quali categorie

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La riserva di posti riguarda in primis le immissioni in ruolo e, solo se le aliquote non vengono saturate, si applica anche alle assunzioni a tempo tempo determinato. E per gli incarichi da GPS sostegno I fascia?

Assunzioni GPS sostegno prima fascia

Come sappiamo, le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM sui posti di sostegno, anche per l’a.s. 2024/25, saranno seguite dalle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia, se dalle medesime (immissioni ordinarie) residuino posti non assegnati. Ciò, in virtù della proroga delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 5-12, del DL 44/2023, che ha previsto le citate assunzioni da GPS sostegno prima fascia per l’a.s. 2023/24. La proroga, ai sensi del DL n. 19/2024, è sino al 31/12/2025, per cui le assunzioni in esame saranno effettuate anche per l’a.s. 2025/26.

In base alla citata normativa, la procedura di assunzione straordinaria si articola nelle seguenti fasi:

  • assunzione, per l’a.s. 2024/25, dalle GPS sostegno prima fascia, sui posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo; le assunzioni sono effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS;
  • svolgimento Call veloce (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, a seguito dello scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce gli interessati presentano istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti (la domanda si può presentare per una o più province della medesima regione);
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
  • svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
  •  superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2024/25), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Come riportato al punto 1, le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia sono effettuate dapprima a tempo determinato al 31/08, ragion per cui alle medesime (come alle supplenze al 30/06 e al 31/8) si applicano le riserve di posti, solo se le aliquote non siano state saturate con le assunzioni a tempo indeterminato. A conferma di ciò il fatto che nelle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, laddove si parla di riserva di posti, non si fa menzione della procedura straordinaria in parola.

Assunzioni riservate a tempo determinato

Possono essere assunti sui posti riservati le categorie di personale che rientrano in una delle disposizioni legislative seguenti:

  1. legge 68/99;
  2. art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010
  3. art. 1/9-bis DL 44/2023.

Precisiamo che:

  • i posti destinati alle categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati alle assunzioni in ruolo;
  • le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023.

Le assunzioni sui posti riservati, come già detto, riguardano in primis le assunzioni a tempo indeterminato e, come si legge nella circolare 248/2000 relativa al personale di cui alla legge 68/99, possono applicarsi al personale a tempo determinato solo se le aliquote non siano state esaurite:  Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.

Nella circolare si parla di sole GaE in quanto non erano ancora esistenti le GPS, richiamate invece nella nota sulle supplenze: Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Qui il calcolo dei posti da riservare ai sensi della legge 68/99Qui tutte le categorie di riservisti 

Quesito

Scrivo per avere un chiarimento sulle percentuali per i posti riservati per legge. Sono inserita in GPS I fascia sostegno per la provincia di Torino. Sono in posizione 364. Per un’eventuale immissione in ruolo quali sono le percentuali da riservare alle categorie specifiche?

Come detto sopra e come sa la lettrice, le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia avvengono dapprima a tempo determinato, per cui le assunzioni sui posti riservati possono avvenire soltanto se le aliquote non sono state saturate con le immissioni in ruolo. Solo in tal caso si procederà all’applicazione delle quote di riserva di posti nei confronti degli assunti a tempo determinato. Inoltre, per conoscere quanti docenti saranno assunti sui posti riservati, si deve conoscere il numero di colleghi già assunti a tempo indeterminato su tali posti. Infatti, il calcolo (per le immissioni in ruolo prima e poi eventualmente per le supplenze) si effettua tenendo conto del predetto dato. Avevamo fatto un esempio nell’articolo sopra linkato, esempio relativo alle categorie da assumere ai sensi della legge 68/99. Lo riportiamo di seguito:

Le aliquote sopra riportate (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate) si calcolano, a livello provinciale, per ciascuna graduatoria e nel caso della secondaria per ciascuna classe di concorso, in riferimento al numero di occupati, da intendersi come dotazione organica al 1° settembre. In sostanza, le predette percentuali sono da applicare alla dotazione organica provinciale relativa a ciascuna graduatoria e classe di concorso/posto.

Così, ad esempio, se per la classe di concorso X la dotazione organica provinciale è pari a 150 occupati, il numero massimo di posti da destinare ai riservisti sarà pari a: n. 11 posti per gli invalidi (7% di 150, con arrotondamento ai sensi dell’art. 4/2 della legge 68/99: Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità); n. 2 posti per orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate. Evidenziamo che, se vi sono già assunti ai sensi della citata normativa, non si effettueranno tutte le 11 e le 2 assunzioni “riservate”, ma prima si dovrà sottrarre il numero di docenti già assunti sui posti riservati e quindi procedere alle nuove assunzioni. Restando nel predetto esempio: se nella classe di concorso X vi sono già 5 assunti per la categoria degli invalidi, i posti da destinare a tale categoria di riservisti sarà pari a 6 (5 + 6= 11).

Dunque, per ciascuna categoria di riservisti è previsto un contingente massimo di assunzioni, calcolato come detto e che non per forza deve esaurirsi nella medesima tornata di assunzioni. Torniamo all’esempio di cui sopra, ossia:

  • classe di concorso X, dotazione organica complessiva pari a 150 unità;
  • assunzioni massime sui posti riservati agli invalidi pari a 11;
  • poniamo che nessun riservista (invalido) sia stato ancora assunto;
  • per l’a.s. Y sono previste per la classe di concorso in questione 8 assunzioni;
  • ai riservisti potranno andare al massimo 4 posti (ossia il 50% dei posti destinati alle immissioni in ruolo);
  • le restanti assunzioni possono essere effettuate per il medesimo a.s. Y a tempo determinato e poi l’anno successivo, sempre in base al numero di posti, a tempo indeterminato

Per completezza, riportiamo comunque le percentuali di posti riservate ai relativi beneficiari (per le assunzioni in ruolo e poi eventualmente per le supplenze):

– Legge 68/99

  • Riserva 50% di posti al massimo

– D.lgs. 66/2010

  • Riserva 30% di posti

– DL 44/2023

  • Riserva 15% di posti

A queste categorie, a partire dai concorsi PNRR 2023, si aggiunge quella dei triennalisti (30% dei posti), ossia docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio nelle scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, di cui uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto (i tre anni sono calcolati ai sensi dell’articolo 11/14, della L. 124/99). 

Precisiamo infine che:

  • per tutte le suddette categorie, le assunzioni sui posti riservati non possono complessivamente superare il 50% di posti da assegnare;
  • nel caso si arrivasse ad assumere su posti riservati anche per le supplenze, ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Le risposte ai quesiti

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