Assunzioni docenti precari da Gps, Anief: c’è speranza dal Decreto Anticipi, decisivo il voto in Commissione al Senato

Sembra farsi strada uno degli emendamenti più importanti al cosiddetto Decreto legge Anticipi: si tratta della richiesta di reintroduzione del doppio canale di reclutamento del personale docente, da assumere finalmente da prima e seconda fascia GPS, le Graduatorie provinciali per le supplenze. La richiesta, suggerito da Anief assieme ad altre, risulta tra quelle segnalate dalla maggioranza, a Palazzo Madama, durante l’esame del collegato al disegno di legge di bilancio, che con l’Atto n. 912 sta esaminando il DL 18 ottobre 2023, n. 145.
“Anche in questa occasione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – l’operato del nostro giovane sindacato rappresentativo è in prima linea anche all’interno del dibattito parlamentare. Aspettiamo, a questo punto, il voto in Commissione al Senato. Oltre alle assunzioni direttamente da Gps, sono diverse le richieste emendative di Anief: il recupero degli arretrati indennità di vacanza contrattuale, la mobilità senza vincoli e sul 100% dei posti, il passaggio in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno, l’opzione su ricostruzione di carriera per intero o servizio effettivamente prestato, la conferma dei ruoli dei docenti licenziati assunti da concorsi con riserva, l’accesso diretto dei triennalisti al TFA sostegno, le deroghe sul dimensionamento del Comuni con meno di 3 mila abitanti”.
L’EMENDAMENTO PROPOSTO SULLE ASSUNZIONI DA GPS
20.0.8
Bucalo, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio
20.0.9
Marti, Testor, Dreosto
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Articolo 20-bis
(Reclutamento personale docente)
1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell’aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.
3. L’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l’articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.