Assunzioni docenti 2021 da GPS, chi può nutrire delle speranze per il ruolo

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Assunzioni docenti anno scolastico 2021/22: il Decreto Sostegni bis, attualmente in discussione in Parlamento, prevede una fase ordinaria di assunzioni dalle graduatorie vigenti e una fase straordinaria dalle GPS, le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze disciplinate dall’OM n. 60/2020.

Una nostra lettrice chiede

Sono una docente precaria specializzata con Tfa sostegno infanzia e che ha tre annualità di servizio per la suddetta classe di concorso e sono in 1 fascia GPS. Ho speranze per il ruolo?

La risposta certa al momento non esiste. Pur avendo i requisiti richiesti dal Decreto Sostegni bis (almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci) lo scorrimento della GPS sarà determinata dalla situazione delle graduatorie che precedono nella fase ordinaria delle immissioni in ruolo.

Solo se GaE, graduatorie del concorso 2016, graduatorie del concorso 2018 + eventuale fascia aggiuntiva saranno vuote si potrà passare allo scorrimento delle GPS di prima secondo gli attuali requisiti previsti dal decreto Sostegni bis. E anche in questo caso, bisognerà fare i conti con quanti saranno i posti residui da attribuire da GPS rispetto ai docenti che possono vantare i requisiti richiesti.

Sono giorni cruciali per

  • la determinazione del contingente di insegnanti da assumere nell’anno scolastico 2021/22. Per infanzia e primaria infatti sono vacanti quasi 30.000 posti, 5.940 infanzia e 23.538 primaria ma non sappiamo ancora se il MEF autorizzerà ad assumere su tutti i posti o solo su parte di essi. Questo determinerà il minore o maggiore scorrimento delle graduatorie. Oggi i sindacati sono stati convocati al Ministero
  • non sappiamo ancora quali modifiche saranno accolte nel Decreto Sostegni  bis. Alcune forze politiche ad es. chiedono di eliminare il vincolo dei tre anni di servizio per le assunzioni da GPS. Questo significherebbe che, nel caso specifico della nostra lettrice, bisognerebbe “fare i conti” con una platea più ampia di docenti interessati al ruolo.

Come si può facilmente intuire, la procedura di assunzione dei docenti da GPS è ancora aperta e da definire. Pertanto virtualmente le speranze esistono in relazione alla consistenza delle graduatorie precedenti. Laddove GaE e graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 + fascia aggiuntiva potrebbero arrivare a non coprire tutti  i posti che saranno destinati alle assunzioni, sarà possibile attivare il percorso di assunzione dalle GPS.

Nei prossimi giorni ci saranno risposte più precise in merito, a partire dai contingenti di assunzione per classe di concorso e provincia.

Il percorso di assunzione da GPS prevede

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno con requisito di tre anni di servizio negli ultimi dieci
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

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