Assunzioni d’autunno 2024: chi ha il contratto dal 1° settembre e chi no, chi ha la sede definitiva e chi no

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Immissioni in ruolo dopo il 31 agosto 2024: differenza tra assunzioni da GM pubblicate prima del 31/08 e assunzioni da GM pubblicate dopo la predetta data ed entro il 10/12.

Immissioni in ruolo a.s. 24/25

Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2024/25, effettuate attingendo da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2024, si sono ormai concluse, tuttavia le stesse proseguono nei casi di rinuncia degli aspiranti individuati entro il 31/08 e conseguente individuazione per surroga. A tali assunzioni “tardive” si aggiungono quelle da effettuare, entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del DL n. 71/2024 che ha introdotto una novità per il solo a.s. 2024/25, al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR. Per questo parliamo di assunzioni autunnali, ossia:

  1. immissioni in ruolo dopo il 31 agosto, attingendo da GM pubblicate entro la medesima data (vi hanno partecipato anche i vincitori dei concorsi PNRR le cui GM sono state pubblicate entro il 31/08);
  2. immissioni in ruolo attingendo da GM PNRR (ossia le graduatorie di merito dei concorsi scuola secondaria e infanzia/primaria 2023) pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, da effettuare entro il 31/12/2024.

Sottolineiamo che tra le une e le altre immissioni in ruolo vi sono delle differenze riguardanti l’assegnazione della sede nonché la decorrenza economica della nomina, come di seguito illustrato.

Assunti GM pubblicate entro il 31/08

Stando alle indicazioni fornite dal MIM nelle annuali istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, i docenti individuati per il ruolo dopo il 31 agosto 2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data:

  • saranno assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
  • prenderanno servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
  • all’atto dell’individuazione avranno assegnata solo la provincia di titolarità;
  • otterranno la sede/scuola di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25; per il corrente anno scolastico le domande sono state presentate tra il 26 febbraio e il 16 marzo 2024).

Quanto detto vale anche nel caso di docenti assunti da GM PNRR pubblicate entro il 31/08, nonchè di docenti assunti da GM del concorso ordinario 2020 che hanno dovuto attendere la conclusione delle fasi precedenti e, inevitabilmente, sono slittati a settembre – ottobre.

Assunti GM PNRR pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12

In base all’articolo 14-bis del DL n.71/2024, secondo cui per il solo a.s. 2024/25 le immissioni in ruolo possono essere completate sino al 31/12/24:

  • gli aspiranti individuati dalle GM PNRR pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
  • i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
  • gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
  • i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso).

Evidenziamo che alcuni USR, oltre a confermare sulla sede i docenti che hanno ottenuto una supplenza al 31/08 da GPS (nella medesima regione e classe di concorso per cui si è risultati vincitori), li stanno confermando (se vi si trovano) anche su supplenze conferite da GI sino all’avente titolo, in quanto posti accantonati per i vincitori di concorso (sempre che le stesse supplenze si svolgano nella medesima regione e classe di concorso per cui si è risultati vincitori). Tali sedi su cui si è confermati, evidenziamolo, non sono provvisorie, ma costituiscono la sede di titolarità degli interessati, come dimostra anche il fatto che gli USR non fanno scegliere provincia e sede ai docenti che si trovano in tale situazione.

Decorrenze giuridico-economiche, assegnazione provincia e sedi

Alla luce di quanto detto sopra, nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato “autunnali”, alcuni docenti avranno la sede sin da subito (nel 24/25) con relativa decorrenza economica dalla presa di servizio, altri invece avranno assegnata la sede con le procedure di mobilità con slittamento al prossimo anno della decorrenza economica, quando prenderanno servizio. Di seguito una schema di sintesi:

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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