Assunzioni da mini call veloce 2023 docenti sostegno: quante province sarà possibile scegliere, può partecipare solo chi ha inserito tutte le scuole della provincia? Si può rinunciare?

Le assunzioni da mini call veloce sostegno si renderanno necessarie qualora, agli esiti dello scorrimento delle GPS di prima fascia ed elenco aggiuntivo, ci saranno ancora posti vacanti da attribuire per l’anno scolastico 2023/24 con la procedura individuata dal Decreto n. 119 del 15 giugno 2023. Si tratta di una supplenza finalizzata al ruolo, in cui il docente affronta l’anno di prova e formazione + lezione simulata prima di ottenere l’incarico a tempo indeterminato.
Le domande per la mini call veloce
Potranno essere presentate attraverso una specifica piattaforma su Istanze online nel periodo 9 – 11 agosto, per i posti eventualmente residui dopo lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per gli aspiranti inseriti a pieno titolo. DM 119/2023
Gli aspiranti partecipano quindi per avere la supplenza finalizzata al ruolo in una provincia diversa da quella in cui sono inseriti in GPS. Avviso Ministero
Chi può partecipare
La domanda è volontaria. Possono partecipare gli aspiranti che:
- abbiano partecipato alla procedura di assunzione straordinaria nella provincia di inclusione (hanno quindi presentato domanda entro il 31 luglio ore 14)
- non siano stati destinatari di proposta di nomina nell’ambito della suddetta procedura;
- non abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero non abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.
Non possono, invece, partecipare alla procedura in questione gli aspiranti che:
- non abbiano partecipato alla procedura di assunzione nella provincia di inclusione;
- abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.
Può partecipare solo chi ha inserito tutte le scuole della provincia? La risposta di Sonia Cannas 38:41
Quante province sarà possibile scegliere
Si può scegliere una provincia o anche più province, ma devono essere tutte di una stessa regione
- si possono scegliere anche più province appartenenti alla medesima regione;
- non si può scegliere la provincia di inclusione in GPS, mentre si possono scegliere altre province della regione in cui è ubicata quella (provincia) di inserimento in GPS.
Elenco di chi ha prodotto domanda, con i punteggi della GPS
Gli uffici scolastici dovranno pubblicare l’elenco per ogni grado con i nominativi ha prodotto domanda, con i punteggio derivanti dalla GPS di partenza (ed eventuale diritto alla riserva e alla scelta della sede con priorità per legge 104). Espletata la procedura, gli elenchi cessano di avere efficacia.
Immissioni in ruolo e supplenze docenti 2023: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]
Penalità per chi rinuncia alla nomina?
Questi i chiarimenti forniti dalla UIL Scuola
Il Dm relativo alle assunzioni straordinarie “call veloce” GPS I fascia sostegno dispone che “l’assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS.”
Per cui, è utile fare questa differenza:
1) Mancata presentazione domanda o mancata assegnazione provincia: chi non partecipa alla procedura oppure risulta rinunciatario rispetto ad alcune province non espresse e chi, in ogni caso, non ottiene nessuna provincia tra quelle indicate nel modulo domanda, decade dalla procedura call veloce e resta a pieno titolo nelle GPS nella provincia di inserimento (conservando il diritto di partecipare all’assegnazione delle supplenze).
2) Assegnazione della scuola: al docente che ha ottenuto la provincia richiesta l’Ufficio Scolastico assegnerà una scuola. L’assegnazione della scuola comporterà automaticamente la non possibilità, per l’a.s. 2023/24, di concorrere per le supplenze nella provincia di inserimento nelle GPS (ciò, quindi, anche in caso di rifiuto della scuola assegnata o di mancata assunzione in servizio l’1/9/2023).
Per cui, in caso di volontà di rinuncia alla provincia ottenuta bisognerà darne immediata comunicazione all’Ufficio Scolastico di riferimento prima che quest’ultimo assegni la scuola.
Vincolo per il trasferimento
I docenti assunti tramite la procedura sopra descritta avranno vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione a tempo determinato, come leggiamo nel comma 10 art. 5 del DL 44/2023:
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Dunque:
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;
- durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale; la disposizione, infatti, non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso;
- il vincolo parte dall’a.s. di assunzione a tempo determinato 2023/24 o successivo se riguarda aspiranti con titolo estero individuati in seguito al riconoscimento
- il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero.