Assunzioni da concorso PNRR dopo il 31 agosto, chi rimane sul posto già assegnato con supplenza. Il caso dei “contratti fino ad avente diritto”

Concorso PNRR bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria: le assunzioni svolte dopo il 31 agosto, in forza delle disposizioni introdotte dal DL 71/2024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2024 hanno una particolarità: sono assunzioni “reali”, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.
Le istruzioni operative allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2024 indicano la procedura da seguire
Per le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 che non terminano in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali. in questo caso i docenti nominati assumeranno servizio entro 5 giorni dalla nomina o rimarranno sul posto della supplenza su posto vacante se coincide classe di concorso e regione.
Emerge quindi che per le operazioni di immissione in ruolo possano essere utilizzati
- i posti accantonati Ecco quali sono i posti accantonati
- i posti non accantonati e destinati alle supplenze da GaE e GPS. Dovendo trattarsi di posto vacante deve trattarsi di supplenza al 31 agosto 2025
Le immissioni in ruolo da concorso PNRR in Lombardia
L’USR Lombardia ha aperto la fase 1 di scelta della provincia per le classi di concorso del concorso PNRR le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 agosto e per le quali quindi occorre applicare le disposizioni del DL 71/2024.
Per ciascuna classe di concorso A007, A026, A037, A048, A049, AA25, B016, EEEE è stata convocata tutta la graduatoria, anche se la convocazione in sé non è garanzia di assunzione.
Il documento pubblicato dall’Ufficio Scolastico afferma ” Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 4 bis c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: “i docenti eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/25 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori sono confermati su tale posto”. Tali docenti, quindi, non saranno convocati ai fini dell’espressione delle preferenze di provincia ma saranno individuati direttamente sulla sede, ove risulteranno confermati a seguito dell’emanazione di specifico provvedimento da parte di questa direzione generale.
E infatti i docenti che sono stati destinatari di una supplenza fino al 31 agosto da GaE o GPS e poi sono risultati vincitori per stessa classe di concorso e regione non possono compilare la domanda online.
Il caso della nomina “fino ad avente diritto su posto accantonato”
Al fine di assicurare la didattica – le assunzioni potranno infatti proseguire fino al 31 dicembre 2024 per graduatorie che saranno pubblicate entro il 10 dicembre – il Ministero ha emanato una nota con la quale i Dirigenti Scolastici sono stati autorizzati allo scorrimento delle graduatorie di istituto per supplenze con contratto di clausola risolutiva fino all’individuazione dell’avente diritto da nuove graduatorie. Il termine della supplenza è stato fissato al 31 dicembre 2024, con la motivazione (DL 71/2024).
Quindi si tratta di supplenze su posti accantonati per la scelta dei vincitori dalla graduatoria di merito del concorso PNRR.
A seguito dell’apertura della fase di selezione delle province, alcuni aspiranti ci segnalano
“Per la classe di concorso A026, alcuni vincitori di concorso della Lombardia (non tutti), con un contratto da GI su posti accantonati e quindi con un contratto non al 31/08, non hanno avuto la possibilità di scelta delle province. E’ corretto così o si tratta di un’anomalia di sistema?”
e
“Nelle ultime ore è circolata la notizia secondo cui le persone con contratti da Graduatoria d’istituto fino avente diritto, se vincitori del concorso PNRR 2023 su primaria posto comune, verranno confermati sulla loro cattedra.
Personalmente, ritengo che questa conferma rischia di inficiare il senso della graduatoria e il processo di selezione basato sul merito (oltre che provocare numerosi ricorsi): qualora i beneficiari di contratti da Gl venissero confermati, molti docenti che si trovano in posizione migliore nella graduatoria di merito verrebbero scavalcati e non potrebbero essere convocati in tali scuole o addirittura nella provincia a cui avrebbero diritto, oltretutto andando così a falsare anche il numero di posti accantonati sulle diverse province.”
La situazione ci lascia perplessi: posto che il contratto con clausola risolutiva venisse considerata “supplenza a tempo determinato su posto vacante ” (decisione discutibile) ci chiediamo perché la mancata possibilità di poter partecipazione alla scelta della provincia ha interessato solo alcuni aspiranti e non tutti.
Sulla base di quali elementi è stata effettuata la scelta?
E dal punto di vista dei vincitori, qual è la tutela dell’aspirante primo in graduatoria (ci rivolgiamo a lui perché a catena il problema interessa tutti). Con apposito decreto gli USR hanno accantonati i posti utili per le assunzioni dopo il 31 agosto (ferma restando la possibilità di assunzione su posto assegnato con supplenza, quindi espressamente richiesto) e hanno stabilito che questi sarebbero stati i posti per la scelta dei vincitori. Non hanno detto – né questo è specificato nella legge – che a questi dovranno essere sottratti i posti che nel frattempo sono stati assegnati da graduatorie di istituto con supplenza fino ad avente diritto. I posti su cui il supplente è confermato sono infatti posti extra rispetto a quelli accantonati, per cui in questo caso si ha una scelta più ampia di posti perché alcuni rimarranno non coperti. I posti non possono invece, a nostro parere, diminuire.
Gli aspiranti sono alla ricerca di una risposta che, siamo certi, non tarderà ad arrivare da parte dell’Ufficio Scolastico o da parte dei sindacati.