Assunzioni concorso straordinario bis 2023, domanda online sui posti accantonati. Ma qualche problema c’è

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Concorso straordinario bis: posti indisponibili per le immissioni in ruolo ordinarie. Ecco cosa devono fare i vincitori per essere assunti.

Concorso straordinario bis

Le assunzioni da concorso straordinario bis, finalizzate al ruolo, sono iniziate lo scorso anno scolastico, tuttavia non tutte sono state effettuate, in quanto (considerata la tempistica di pubblicazione delle varie GM) gli interessati non potevano svolgere i previsti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova. L’anno di prova, infatti, per tali docenti, si svolge nel corso del contratto a tempo determinato.

Questa, in sintesi, l’articolazione della procedura in questione [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22]:

  • concorso;
  • nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento anno prova, nell’a.s. 2022/23, il cui rinvio (per motivi normativamente previsti) o mancato superamento determinano la reiterazione dello stesso;
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva, il cui mancato superamento determina la decadenza dalla procedura con impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privi).

Come detto sopra, non tutti i docenti interessati sono stati assunti nell’a.s. 2022/23 (a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova), in quanto non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Così il DL n. 198/2022 (Milleproroghe), convertito in legge n. 14/2023, è intervenuto sull’articolo 59/9bis, del DL 73/2021, convertito in legge 106/2021, prorogando la procedura al 2023/24 e prevedendo che gli interessati (non assunti nel 2022/23, come prevedeva il DL 73/2021, prima delle citate modifiche):

  • siano assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24;
  • svolgano nel medesimo anno scolastico 2023/24 l’anno di prova e il percorso universitario con prova conclusiva;
  • siano assunti in ruolo (previo superamento dell’anno di prova e del predetto percorso universitario) con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Ricordiamo che il decreto Milleproroghe, oltre a disporre quanto detto sopra, ha previsto che i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, assumendo dunque anche coloro i quali non erano inizialmente rientrati nel numero dei posti banditi.

Partecipazione assunzioni

Come avranno assegnato l’incarico i suddetti docenti? Presentando domanda nell’ambito della procedura delle immissioni in ruolo ordinarie. Nella pagina dedicata del MIM, tra le graduatorie da cui si attingere per le assunzioni (sebbene le altre riguardino le sole immissioni in ruolo ordinari), infatti, vi è anche quella dello straordinario bis:

  • Concorsi ordinari per esami e titoli banditi nell’anno 2016
  • Concorso straordinario infanzia e primaria bandito nel 2018
  • Concorso straordinario scuola secondaria bandito nel 2018 (c.d.FIT)
  • Fascia aggiuntiva alle GM 2018
  • Procedura straordinaria di cui al D.D. 510/2020
  • Concorso Ordinario Infanzia e Primaria D.D. 498/2020
  • Concorso Ordinario scuola secondaria D.D. 499/2020
  • Concorso ordinario discipline STEM – art. 59 comma 14 D.L. 73/2021
  • Concorso Ordinario discipline STEM – art. 59 comma 18 D.L. 73/2021
  • Graduatorie ad esaurimento personale docente
  • Call veloce – D.M. 25/2020
  • Concorso straordinario bis di cui all’art. 59, comma 9bis, del DL 73/2021

Al fine suddetto, ossia di avere assegnato l’incarico finalizzato al ruolo, pertanto, gli interessati presentano due distinte istanze, nell’ordine:

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 [data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza – Cosa indicare nella domanda];
  2. domanda Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”,  a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza- Cosa indicare nella domanda).

Chi è convocato per la prima domanda e chi per la seconda (caratteristiche AVVISI USR) – Cosa succede se non si presenta l’istanza – CONTINGENTE 2023/24

Con la prima istanza, gli interessati avranno assegnati provincia/insegnamento, mentre con la seconda saranno chiamati ad esprimere le preferenze di sede, in cui essere assegnati.

Cosa fanno gli Uffici

Come leggiamo nelle annuali istruzioni operative a.s. 2023/24, gli USR determinano la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081 (quelli destinati al concorso in esame), riparametrato al numero degli iscritti, qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.

Con la possibilità di scorrere le graduatorie in seguito alle rinunce (vedi paragrafo precedente), non riteniamo che si possa procedere a riparametrare (al ribasso) il numero dei posti, a meno che nel frattempo gli interessati (sia gli inclusi in GM sia coloro che vi rientrano in seguito a scorrimento) siano stati assunti da altre procedure.

L’assegnazione degli incarichi, leggiamo sempre nelle istruzioni operative, sono assegnati in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024.

Segnaliamo una particolarità: in alcune regioni i posti sono accantonati solo numericamente e non sede. Pertanto se le nomine non avvengono contestualmente alle altre procedure il rischio è che i candidati di questo concorso si trovino accantonate le ultime cattedre accantonate, senza che questa circostanza sia specificata nella normativa.

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