Assunzioni Call veloce, può partecipare chi ha già rinunciato all’immissione in ruolo 2022?

WhatsApp
Telegram

Le immissioni in ruolo, dal 4 agosto u.s., stanno proseguendo con la Call Veloce, che segue le assunzioni effettuate tramite la procedura ordinaria. Chi ha rinunciato alla partecipazione alle immissioni in ruolo ordinarie nella prima fase, può partecipare alla Call Veloce?

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono inserita nella graduatoria di merito della regione X (vincitrice, non solo idonea) ed ho rinunciato alla partecipazione alle immissioni in ruolo ordinarie, esprimendo nella prima istanza della procedura (FASE 1) rinuncia per le province della predetta regione X.  Posso adesso partecipare alla Call Veloce nella regione Y?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo sinteticamente le due fasi della procedura ordinaria di immissione in ruolo e come si svolge e a chi è rivolta la Call veloce.

Immissioni in ruolo ordinarie – Call veloce

Immissioni in ruolo ordinarie 

La procedura per le immissioni in ruolo ordinarie è informatizzata e prevede (ha previsto) due fasi, nell’ambito delle quali gli interessati sono (stati) chiamati a presentare due distinte domande, tramite Istanze Online:

  1. Fase 1: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto; all’esito di tale istanza
  2. Fase 2: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati.

Nell’ambito:

  • della prima fase, ai fini della presentazione delle istanze, l’USR convoca (ha convocato) un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti da assegnare. Ciò al fine di far fronte ad eventuali rinunce, per scorrimento dei convocati.
  • della seconda fase sono (stati) chiamati a presentare la domanda per la scelta della sede gli aspiranti che, all’esito della prima istanza, hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto.

Approfondisci

Call veloce

La procedura segue le immissioni in ruolo ordinarie, al fine di coprire eventuali posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili, e prevede l’assunzione a tempo indeterminato in provincia/regione diversa da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia.

I partecipanti possono presentare la domanda di partecipazione (non è un obbligo ma una possibilità), tramite  Istanze Online, sino alle ore 23.59 dell’8 agosto 2022.

La domanda di partecipazione alla procedura:

  • può essere presentata dagli aspiranti che non sono stati destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. di riferimento, ossia per l’a.s. 2022/23;
  • può essere presentata, per ciascuna graduatoria di provenienza ossia di inclusione (GaE e/o GM), per i posti di una o più province di una sola regione;
  • non può essere presentata dai docenti di ruolo e dagli aspiranti che, per l’a.s. 2022/23, sono stati già destinatari di proposte di nomina in ruolo (indipendentemente se l’abbiano o meno accettate).

Approfondisci (info su tutta la procedura: dalla domanda all’assunzione in ruolo).

Risposta al quesito

La nostra lettrice, come detto sopra, chiede se, avendo rinunciato nell’ambito della prima fase della procedura di immissioni in ruolo ordinarie (da GM), può partecipare alla Call Veloce.

Come detto sopra, non possono presentare domanda, per partecipare alla Call Veloce, gli aspiranti già destinatari di una proposta di nomina a tempo indeterminato. A ciò aggiungiamo quanto quanto previsto delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, ossia che la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

La nostra lettrice, pertanto, se destinataria di proposta di nomina non potrebbe partecipare alla Call veloce, tuttavia, avendo rinunciato con la prima domanda di partecipazione alle immissioni in ruolo ordinarie, non è detto che lo sia stata (destinataria di nomina). Infatti, la presentazione della predetta prima istanza, come detto sopra e come si legge negli avvisi degli USR, non dava alcuna garanzia del diritto all’assunzione, in quanto il numero di convocati era superiore ai posti da assegnare, per far fronte ad eventuali rinunce; così leggiamo, ad esempio, nell’avviso dell’USR Lombardia:

Si ribadisce … che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.

Pertanto, se la nostra lettrice rientrava tra i destinatari di proposta nomina, non può adesso partecipare alla Call veloce, viceversa dovrebbe poter partecipare (usiamo il condizionale, considerato anche che si tratta di una procedura informatizzata). Conseguentemente, la lettrice dovrà verificare se l’USR è giunto a nominare aspiranti collocati in graduatoria in una posizione successiva o precedente a quella occupata dalla stessa.

La suddetta verifica può essere effettuata anche accedendo alla domanda per la Call veloce; il sistema, infatti, non appena l’aspirante accede alla compilazione dell’istanza, verifica che lo stesso non sia tra quelli che gli Uffici regionali hanno individuato come:

  • aspirante che ha partecipato al processo di nomina (questa dicitura sembrerebbe indicare che chi ha solo partecipato al processo di nomina – quindi anche alla presentazione della prima istanza – non può partecipare, anche se non destinatario di proposta di assunzione; se così fosse, tuttavia, si andrebbe contro quanto disposto dal succitato DM 25/2020)
  • aspirante che ha rinunciato alla nomina
  • aspirante che è stato immesso in ruolo
  • aspirante con riserva senza diritto alla nomina in ruolo

WhatsApp
Telegram

Prova scritta del concorso DS giorno 30 ottobre: laboratorio interattivo per la preparazione alla prova