Assunzioni ATA: Riserva “Militare in ferma prefissata e in ferma breve”

Chiarimenti sulle assunzioni del personale ATA che usufruisce della riserva militare.
Salve, sono un collaboratore scolastico inserito quest ‘ anno nella graduatoria di 1 fascia. La mia domanda è siccome ho inserito la riserva militare dopo aver prestato 5 anni come volontario mi veniva chiesto il certificato di disoccupazione al momento della consegna della domanda di 1 fascia… ma ovviamente risultavo in servizio avendo un contratto annuale fino 30 giugno. ora come mi devo comportare?
di Giovanni Calandrino – Riserva “Militare in ferma prefissata e in ferma breve”
Per l’inserimento della riserva “Militare in ferma prefissata e in ferma breve” nelle graduatorie permanenti ATA, non occorre essere disoccupati all’atto presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lvo 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del D.Lvo 66/2010 artt. 678, comma 9, e 1014 , il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. Ai sensi dell’ art. 678, – comma 9 – e 1014, comma 4, del D.Lvo 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.
Nei suddetti riferimenti normativi non si fa richiamo allo stato di disoccupazione come requisito d’accesso.
Riserva dei posti di cui alla legge 68/99
La procedura di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio e lo status di disoccupazione sono, invece, vincolanti per la riserva ai sensi della legge 68/99.
Si ricorda infatti che, per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.
Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva, di cui alla legge 68/99, devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.