Assunzioni 2022, docente già di ruolo accetta nuova nomina: da quando parte il vincolo triennale

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Da quando scatta il vincolo triennale per i docenti già di ruolo, destinatari di nuova nomina a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23?

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono una docente di scuola dell’infanzia già di ruolo. Ho partecipato al concorso ordinario 2020 per lo stesso grado di istruzione e tipo di posto (comune), posizionandomi nelle prime posizioni, per cui ho potuto scegliere una sede; quando mi sarà assegnata, io sarò considerata immessa in ruolo da concorso ordinario 2020 o dalla precedente procedura di immissione (concorso straordinario 2018)? Se rimango come immessa in ruolo nell’a.s. 2019/2020, come sono attualmente, non avrò vincolo triennale sulla nuova sede assegnata da questo concorso ordinario?

Rispondiamo alla nostra lettrice, ricordando dapprima le procedure di immissione in ruolo a.s. 2022/23 e cosa prevede la normativa in merito al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità.

Procedure immissione in ruolo a.s. 2022/23

Le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 avverranno in via ordinaria, attingendo da GaE (50%) e GM (50%) concorsuali, e poi tramite Call veloce. A tali procedure si aggiungono il concorso straordinario-bis, indetto per la copertura dei posti rimasti vacanti al termine delle assunzioni a.s. 2021/22 e la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno.

Le ultime due procedure (concorso straordinario-bis e assunzione da GPS) prevedono che gli aspiranti siano assunti nell’a.s. 2022/23 a tempo determinato e, successivamente, nell’a.s. 2023/24 a tempo indeterminato. Pertanto, ciò di cui parleremo di seguito, ossia il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, riguarda per il momento i soli aspiranti assunti direttamente in ruolo, ossia quelli individuati tramite la procedura ordinaria e la Call veloce.

Vincolo scuola titolarità

Ai sensi dell’articolo dell’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), decreto legislativo (n. 59/2017) cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022), i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Alla luce della disposizione sopra riportata, i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21, nel periodo di blocco triennale:

  • non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
  • non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
  • possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
  • possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)

Risposta al quesito

Alla luce di quanto detto sopra, rispondiamo alla nostra lettrice, docente già di ruolo (assunta da concorso 2018), che sarà nuovamente immessa in ruolo da concorso ordinario 2020:

D. Io sarò considerata immessa in ruolo da concorso ordinario 2020 o dalla precedente procedura di immissione?

R. L’immissione da concorso ordinario 2020 costituisce “nuova” immissione in ruolo e nella normativa sopra citata (art. 399, comma 3, D.lgs. 297/94) non si dispone nulla di diverso per i docenti già immessi in ruolo (anche perché la ratio della disposizione è quella di garantire la continuità didattica agi alunni). Pertanto, la nostra lettrice sarà sottoposta ad un nuovo vincolo triennale, che scatterà (ai sensi delle disposizioni contenute nel CCNI mobilità 2022/25):

  • dall’a.s. 2022/23, se la stessa (lettrice) non presenterà domanda di mobilità per ottenere la sede di titolarità ovvero la presenterà e non sarà soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse;
  • dall’a.s. 2023/24, se la stessa (lettrice) presenterà domanda di mobilità per ottenere la sede di titolarità e sarà soddisfatta in relazione alle preferenze espresse.

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