Assunzione per ruolo da GPS 2022, mancata presa di servizio: è possibile avere supplenze dalle graduatorie di istituto?

L’aspirante, che rinuncia all’incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, può partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto?
Quesito
Una nostra lettrice scrive:
Ho ricevuto la nomina da GPS prima fascia sostegno e non ho fatto rinuncia all’UST entro i termini stabiliti; se rinuncio ora non prendendo servizio, oltre al decadere dalla procedura, la sanzione è che non posso stipulare contratti al 30/06 e 31/08 da GAE, GPS e GI (mentre le brevi da GI sì) solo per il corrente anno scolastico? Alcuni sostengono che tale sanzione si applica solo per le supplenze da GPS e non per il ruolo da GPS e quindi le supplenze da GI al 30/06 e 31/08 posso ottenerle. L’importante comunque per me è che la sanzione per la mancata presa di servizio non sia l’esclusione per due anni (come avviene per l’abbandono di servizio); vorrei sapere con assoluta certezza che in ogni caso, non prendendo servizio, non possono escludermi per due anni.
Procedura
Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia, com’è noto, sono previste dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per l’a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’a.s. 2021/22, limitandola ai soli posti di sostegno.
La procedura prevede i seguenti step:
- a.s. 2022/23: supplenza al 31/08;
- a.s. 2022/23: svolgimento del periodo di prova, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
- a.s. 2022/23: prova disciplinare, previo superamento del periodo di prova;
- a.s. 2023/24: assunzione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2022/23) e conferma in ruolo, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.
La normativa di riferimento è il succitato DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e il relativo DM attuativo n. 188/2022, cui è seguita la circolare sulle supplenze a.s. 2022/23.
Rinuncia alla procedura
Ai sensi del DM n. 188/2022, come chiarito anche dalla circolare sulle supplenze, la rinuncia alla procedura può avvenire in modalità e tempi differenti:
- rinuncia per mancata presentazione della domanda (ossia per mancata compilazione della sezione dell’istanza, relativa alla procedura);
- rinuncia relativa ad alcune sedi non espresse;
- rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico.
Nel caso di cui al punto 3, l’aspirante interessato può partecipare all’assegnazione delle supplenze, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. Così leggiamo nel DM 188/2022 e nella circolare sulle supplenze:
In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.
Risposta al quesito
La nostra lettrice, come si legge nel sopra riportato quesito, non ha rinunciato all’incarico entro i termini indicati dall’Ufficio scolastico, e pone i quesiti di seguito riportati:
D1: Posso ottenere le supplenze al 30/06 e al 31/08 da GI?
R1. Come sostenuto dalla stessa, non rinunciando entro i previsti termini, non può ottenere le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sicuramente da GaE e GPS. Il dubbio riguarda l’assegnazione delle medesime supplenze da GI, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.
La disposizione sopra riportata recita che: “in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente“. La norma, dunque, si riferisce in generale, senza specificazione alcuna, che si può partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze, qualora la rinuncia arrivi nei previsti termini, viceversa non si potrà partecipare. Il problema sta nel chiarire se, con l’espressione le successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, ci si riferisca alla sola procedura informatizza (quindi all’assegnazione da GaE e GPS) oppure anche all’eventuale assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle GI, nonché la sanzione da applicare. Considerato che la disposizione è espressa al plurale (“successive procedure”) e che l’incarico finalizzato al ruolo, nell’a.s. 2022/23 è comunque una supplenza, per cui dovrebbero applicarsi le sanzioni previste dall’OM 112/2022, la nostra lettrice non dovrebbe poter partecipare all’eventuale assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 nemmeno dalle GI.
Questa la sanzione prevista dall’articolo 14/1 – lettera a), della suddetta OM:
- la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
Per ulteriori approfondimenti consigliamo di chiedere anche all’Ufficio Scolastico.
D2. Non potrò partecipare all’assegnazione delle supplenze per il biennio di vigenza delle GPS?
R2. No, nell’a.s. 2023/24 potrà partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GPS e GI. La sanzione dell’impossibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto (per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione), per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, è prevista soltanto per l’abbandono del servizio. Nel caso della nostra lettrice, invece, si tratta di rinuncia all’incarico ovvero di mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione.
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