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Assunti da concorso straordinario bis, vincolo triennale scuola assunzione. I tre anni vanno effettivamente svolti?

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#insegnanti #studenti

I docenti assunti da concorso straordinario-bis, una volta assunti in ruolo, sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. I tre anni vanno effettivamente svolti?

Prima di rispondere al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo sinteticamente l’articolazione della procedura straordinaria di cui fa parte il concorso straordinario-bis, nonché la disposizione normativa in merito al vincolo triennale suddetto.

Articolazione straordinario bis

Una volta vinto il concorso, gli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Approfondisci: mancate assunzioni 2022/23, mancato superamento anno di prova e/o prova conclusiva percorso universitario, scorrimento graduatorie per rinuncia

Vincolo triennale

L’articolo 19, comma 3, del DM 108/2022, disciplinante la procedura straordinaria in esame, così dispone: […] Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico. 

Sul succitato comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94 è intervenuto il decreto PA (DL 44/2023), il cui articolo 5, comma 20-lettera a), ha novellato il predetto comma 3 (oltre ad abrogare il comma 3-bis) nella maniera di seguito indicata:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il citato art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede (oltre alla cancellazione da tutte le graduatorie di reclutamento- vedi di seguito) che i docenti neoassunti (dal 2023/24) in ruolo di tutti i gradi di istruzione devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Dunque, anche i docenti assunti, tramite concorso straordinario-bis, considerato che saranno assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.

Devono essere tre anni di effettivo servizio? Considerata la dizione letterale della disposizione normativa (in cui non si parla di effettivo servizio, ma si dispone che” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni”) e il fatto che, durante i tre anni di vincolo, il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, non sembra che gli anni di vincolo debbano consistere in tre anni di effettivo servizio, ma sembra sufficiente il fatto di essere titolari nella medesima scuola per tre anni. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ministeriale.

Quesito

Una  nostra lettrice chiede:

Sono vincitrice del concorso straordinario bis per la classe A011 in una provincia e sto terminando il mio anno di prova. Entrando in ruolo da settembre il contratto si trasformerà a tempo indeterminato e dovrò rimanere per tre anni nella scuola in cui ho svolto la prova. Domanda: Essendo ancora iscritta in GPS per altre CDC in altra provincia, potrei essere chiamata a settembre da questa graduatoria? Potrei accettare? In questo caso (o anche in caso di richiesta di assegnazione provvisoria) i tre anni di vincolo si “bloccano” (quindi alla fine sempre tre anni bisogna fare in quella determinata scuola prima di chiedere trasferimento) o no?

Rispondiamo ai diversi quesiti posti dalla nostra lettrice.

D1. Essendo ancora iscritta in GPS per altre CDC in altra provincia, potrei essere chiamata a settembre da questa graduatoria? Potrei accettare?

R1. Sì la normativa, come sopra riportato, lo prevede: durante i tre anni di vincolo, il docente può in ogni caso accettare incarichi di supplenza (al 30/06 e al 31/08) in altro grado istruzione ovvero in altra classe di concorso, altri rispetto a quelli di titolarità. Qui, però, si pone un problema relativo alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, prevista per i neoassunti sempre dal già citato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente e’ cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed e’ confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Dunque, con il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo dovrebbe arrivare (sembra contestualmente) anche la cancellazione da GM, GI e GaE. Non vengono citate le GPS, pur essendo citate le correlate GI. Si tratta di una dimenticanza? Il Ministero dovrà chiarire questo aspetto. Pertanto, se la cancellazione dovesse avvenire nel medesimo anno della conferma in ruolo  e dovesse riguardare anche le GPS, la nostra lettrice non potrebbe ottenere la supplenza, viceversa potrebbe farlo.

D2. In questo caso (o anche in caso di richiesta di assegnazione provvisoria) i tre anni di vincolo si “bloccano” (quindi alla fine sempre tre anni bisogna fare in quella determinata scuola prima di chiedere trasferimento) o no?

R2. Come detto sopra, nella disposizione normativa non si parla di effettivo servizio, per cui, considerato anche che si permette la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria (solo nella provincia di titolarità) e di accettare supplenze (al 30/06 e al 31/08), riteniamo che anche gli eventuali anni trascorsi in assegnazione provvisoria/supplenza vadano computati nel triennio. Anche perché, se l’obiettivo è la continuità didattica (che già viene meno con la predetta possibilità di presentare domanda di assegnazione e accettare supplenze), ci chiediamo che senso avrebbe completare il triennio di vincolo a “singhiozzo” (un anno nella scuola di titolarità, poi assegnazione, quindi scuola di titolarità …).

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