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Assorbimento su cattedra interna del docente titolare su COE: è possibile anche se la disponibilità è solo per un anno scolastico

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La cattedra interna resa disponibile per un anno scolastico in seguito a utilizzazione del docente titolare deve essere assegnata al titolare nella scuola su COE

Un lettore ci scrive:

Sono titolare di una COE, classe A028, nel mio Istituto si dovrebbe liberare una COI (sempre A028) per la richiesta di utilizzazione su sostegno. Nel frattempo una collega da fuori Regione (mobilità interprovinciale) ha fatto richiesta tramite assegnazione provvisoria della medesima COI. Chi avrà diritto precedenza di ottenere la COI?

Il docente titolare su una cattedra orario esterna in seguito a trasferimento o immissione in ruolo è tenuto a rimanere su questa tipologia di cattedra anche negli anni successivi a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.

Potrà avere l’assegnazione di una COI soltanto se questa dovesse rendersi disponibile per pensionamento o movimento in uscita del docente titolare.

Diverso è, invece, il caso della COE ex-novo, cattedra non presente nell’organico dell’anno precedente e costituitasi in seguito a contrazione, con trasformazione di una COI in COE.

Tale cattedra dovrà, quindi, essere assegnata ad un docente titolare nella scuola, in servizio l’anno
precedente su cattedra interna. Tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà essere disposta
sulla base della posizione occupata dai docenti nell graduatoria interna di istituto e sarà assegnata al docente in coda nella graduatoria

Cattedra interna che si libera in seguito a mobilità annuale

Il caso che ci presenta il nostro lettore riguarda una cattedra interna che per il prossimo anno scolastico risulterà disponibile, ma non vacante in quanto occupata da un docente titolare che ha ottenuto utilizzazione in un’altra scuola. Questa cattedra sarà, quindi disponibile per il prossimo
anno scolastico e come tale potrà essere assegnata al docente titolare nella scuola in servizio nel
corrente anno scolastico su una COE.

La disposizione normativa viene esplicitata nel CCNI sulla mobilità annuale, dove, nell’art.2 comma
6, si chiarisce quanto segue:

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità

Nel caso del nostro lettore viene a crearsi una disponibilità oraria totale e non parziale nella scuola di titoarità, per cui la sua cattedra di servizio per il prossimo anno scolastico sarà una cattedra interna cioè senza sedi di completamento esterno

Conclusioni

In base a quanto sopra riportato si può, quindi, sottolineare che la COI spetta di diritto al docente titolare nella scuola e l’insegnante che ha chiesto l’assegnazione provvisoria potrà ottenere il movimento nella scuola solo sulla COE (se richiesta) presente in organico, che risulterà disponibile in organico di fatto

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