Assistenza studenti con disabilità, 100 milioni in più per Regioni e Comuni. BOZZA Legge di Bilancio
Il governo stanzia un ulteriore fondo da 100 milioni di euro per l’assistenza agli studenti con disabilità. Si legge nell’articolo 45 della bozza di Legge di Bilancio.
Viene istituito un fondo ad hoc “per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” delle risorse coinvolte, 70 milioni sono destinati alle Regioni e 30 ai Comuni.
Una misura che fa il paio con l’incremento dei finanziamenti, già contenuta nella bozza iniziale, per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
A tal fine il disegno di legge stanzia 50 milioni di euro per il 2023, 80 milioni di euro per il 2024,100 milioni di euro per il biennio 2025/26 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
ART. 45.
(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)
1. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la
seguente: “d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.