Assistenza igienico sanitaria alunni disabili, Nocera: spetta ai collaboratori scolastici

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD e della FISH riprendono il discorso dell’assistenza igienico sanitaria agli studenti con disabilità.
Il riferimento è la nota della UIL Firenze, secondo la quale l’assistenza specialistica dovuta agli alunni disabili non spetta ai collaboratori scolastici, ma all’assistente socio sanitario, fomato con uno specifico corso di circa 1000 ore.
A tal proposito Nocera e Tagliani scrivono
La normativa si rinviene nel CCNL del periodo 2006/09, in particolare nella lettera A della tab. A con riguardo specifico all’art. 47 e nella Tab. B alla Voce “collaboratore dei servizi” lettera a) con riguardo all’art. 48.
- Nella lettera A della Tab. A è previsto che per i compiti di assistenza igienica agli alunni con disabilità si faccia riferimento all’art 47. In tale articolo si dice espressamente che il Dirigente scolastico può dare incarichi specifici a singoli collaboratori o collaboratrici; quindi anche quello di curare l’assistenza igienica e l’igiene personale. A seguito dell’incarico ricevuto, il Collaboratore scolastico è tenuto a svolgere le mansioni di cui sopra; tanto è vero che la Corte di Cassazione per accertare il reato penale di due collaboratrici di inosservanza dei doveri di ufficio e nel condannarle per il risarcimento dei danni, ha ritenuto sufficiente l’incarico conferito, senza considerare se le collaboratrici avessero o meno frequentato un corso di aggiornamento (vedi alla pagina https://aipd.it/aipd_scuola/ la scheda normativa AIPD n° 526. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)).
- La lettera A della Tab. B prevede che per la mobilità da una qualifica inferiore a quella superiore o all’interno della stessa area, il collaboratore scolastico debba frequentare un corso di aggiornamento. Ciò è quanto avviene in tutte le scuole coi corsi di 40 ore svolti a spese dell’Ufficio Scolastico Regionale (vedi per es. la scheda normativa AIPD n° 526. Lodevole piano straordinario di formazione per i collaboratori scolastici della Campania per l’assistenza qualificata degli alunni con disabilità (Nota USR Campania 12489/18)). Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di frequentare il corso dal momento che l’art. 13 del decreto legislativo n. 66/17, modificato dal decreto legislativo n. 96/19 stabilisce che i collaboratori scolastici “sono tenuti” alla frequenza dei corsi di formazione.
- Il riferimento all’art. 48 giova a precisare che per passare da una qualifica inferiore a quella superiore o all’interno della stessa area occorre partecipare a procedure concorsuali o a corsi di formazione ed aggiornamento appositi che sono quelli di cui al precedente punto 2.
- Con sequenza negoziale del 2007 all’art. 7 si è previsto che i collaboratori che frequentano con esito positivo i corsi di aggiornamento hanno diritto ad un aumento stipendiale lordo di circa mille Euro annui, che entrano nella base pensionabile.
- La ricostruzione sistematica interpretativa del CCNL di cui sopra, è confortata dalla normativa vigente e precisamente:
- la CM n. 3390/2001 che nettamente distingue il sostegno didattico dei docenti specializzati, il sostegno educativo degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione ed il sostegno materiale ed igienico dei collaboratori scolastici;
- il DLgs n. 66/17 che all’articolo 3, comma 2, lettera c) stabilisce che “all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale” e nel successivo comma 5 puntualizza che “gli enti territoriali…provvedono ad assicurare…: a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, coma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104… ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca vigente”;
- Lo stesso DLgs 66/17 come modificato dal DLgs 96/19 all’articolo 7, comma 2, lettera d) precisa che il PEI “esplicita… gi interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione”.
Pertanto, la nostra interpretazione sistematica del CCNL porta alla conclusione che sono i soli Collaboratori e Collaboratrici scolastiche a dover svolgere primariamente i compiti di assistenza igienica; gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 l. n. 104/92, possono eccezionalmente “affiancarli” solo nei casi più complessi, che vanno previsti nel PEI dei singoli alunni.