Assicurazione infortunistica gratuita per docenti e studenti: in cosa consiste e quali sono i limiti. Non tutto viene coperto, cosa fare

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L’assicurazione scolastica è uno strumento di grande importanza, poiché integra la copertura fornita dalla scuola, garantendo una tutela più completa contro gli imprevisti che possono accadere durante le attività didattiche.

Esistono infatti due categorie principali di assicurazione scolastica: quella obbligatoria e quella integrativa. La prima, gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l’INAIL, è imposta dalla legge e copre gli studenti da qualsiasi tipo di infortunio e costituisce un importante strumento per garantire la sicurezza degli stessi durante il percorso scolastico.

L’assicurazione scolastica integrativa, invece, viene attivata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli studenti con una compagnia assicurativa privata. Questa tipologia di assicurazione serve a fornire una protezione più completa non solo agli studenti che frequentano la scuola, ma anche alle rispettive famiglie.

La stipula di questa assicurazione integrativa deve essere necessariamente deliberata in sede di consiglio di istituto e le famiglie sono tenute alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente. Essa viene stipulata dagli istituti di ogni ordine e grado, è su base annuale e può essere stipulata con una compagnia assicurativa privata che offre tale servizio.

L’articolo 18 del cosiddetto “Decreto Lavoro” (Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, successivamente modificato dalla legge 85/2023), ha introdotto alcune modifiche temporanee (per il solo anno scolastico 2023/2024) relative all’estensione della copertura assicurativa INAIL per infortuni per gli studenti e per il personale per l’anno in corso.

Tale copertura è normata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, noto come il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

La copertura antinfortunistica prevista nel 1965 era focalizzata principalmente sugli studenti degli istituti tecnici e professionali, coprendo i rischi legati alle attività tecniche e scientifiche, come i laboratori delle scuole superiori, e le esercitazioni pratiche o di lavoro.

Il Decreto Lavoro ha esteso, per il solo anno scolastico 2023/2024, tale copertura a tutte le attività di insegnamento-apprendimento all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi anche gli istituti inizialmente esclusi, come i Comprensivi e gli ITS.

Tale copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria è gestita, come detto, dall’INAIL, istituto che eroga un’indennità in caso di infortunio o, in casi estremi, di morte. Questa indennità può sostituire o integrare lo stipendio dell’infortunato e dipende da due fattori principali: il grado di invalidità e l’ammontare dello stipendio dell’infortunato.

È opportuno precisare, inoltre, che, nel caso di invalidità permanente, l’INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l’invalidità è inferiore al 6%, e in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta.

Oltre a ciò, tuttavia, va detto che gli studenti non sono considerati lavoratori e quindi i loro superstiti restano esclusi dalla copertura INAIL in caso di morte.

Allo stesso modo gli studenti sono esclusi dall’indennizzo per invalidità permanente laddove l’infortunio patito non superi la soglia del 6% (prevista come franchigia), eventualità questa statisticamente piuttosto remota in ambito scolastico.

Le attuali garanzie dell’INAIL, infatti, comprendono solo due opzioni di indennizzo con una franchigia al 6%, che potrebbero non essere sufficienti a coprire i reali rischi cui sono esposti gli studenti.

L’assicurazione obbligatoria INAIL, inoltre, (circostanza questa ben più rilevante) non copre la responsabilità verso terzi, che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati dai loro figli a scuola o altrove.

Il Decreto lavoro, infatti, non ha ampliato la portata delle garanzie per gli infortuni, ma ha esteso l’ambito di applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione (finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre) ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole, comprese le attività di orientamento al lavoro ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), stabilendo, inoltre, l’obbligo di denunciare tutti gli infortuni.

Appare dunque evidente che l’estensione delle garanzie previste dall’assicurazione INAIL (di cui al DPR n. 1124/1965) non possa soddisfare a pieno le esigenze di tutela degli studenti e delle famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere sia gli studenti che l’Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, infatti, l’unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall’assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

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