Assenze studenti e validità anno scolastico, deroghe al monte ore A.S. 2020/2021

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Forniremo, a seguire, dettagliate informazioni rispetto alle assenze massime consentite per garantire la validità dell’anno scolastico e le eventuali deroghe al monte ore A.S. 2020/2021 previste dalla normativa vigente. Ma quale è il limite massimo di ore assenza consentito ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico?

La norma

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità dell’anno scolastico
[…] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto; Visto il D. lgs 62/2017;
Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico.

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore
annuale delle lezioni il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini
della validità dell’anno scolastico 2020-2021, è fissato come verrà specificato in seguito.

Scuole I Ciclo

Primaria

Scuola Secondaria I grado

Tempo scuola 30 ore Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

In sintesi

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (Pari a 41 giorni di lezione). Scuola secondaria di I grado 30 ore settimanali: 248 ore max assenze consentite (pari a 41 giorni) su 990 previste (742, dunque, minimo).

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Secondaria di II grado

Scuola secondaria di II grado monte ore ordinamentale 1056 h annue pari a 32 h ore settimanali.

264 ore Max di assenze consentite pari al 25%.

Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l’ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Il Conteggio delle ore

I Docenti, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente prevalente/coordinatore di classe verifica a cadenza mensile il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico. Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Nel conteggio delle ore anche i ritardi

Si ritiene utile puntualizzare, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, che nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

La deroga al limite minimo di presenza

Spetta al collegio dei docenti, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga si ribadisce è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

“Spetta dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentabili. E ‘ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti […] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.”

I suddetti criteri che consentono di derogare

Per opportuna informazione e in vista dei prossimi scrutini di fine anno scolastico, si elencano pertanto i criteri che consentirebbero di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

  • Assenze giustificate per gravi patologie
  • Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
  • Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
  • Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
  • Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
  • Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
  • Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
  • Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
  • Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
  • Assenze per terapie mediche certificate

Assenze queste valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l’alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa.

Altri riferimenti normativi

Si ribadisce ulteriormente che non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenze al netto delle deroghe applicate.

Si citano, per facilitarne la consultazione, i riferimenti normativi:

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009

Circolare ministeriale n. 20/2011

Nota MI 29.10.2019

Nota MI 6.11.2019

O.M. 53 del 03.03.2021

La Circolare esplicativa da inoltrare ai docenti

Sarebbe utile inoltrare una circolare esplicativa ai docenti, finalizzata a verificare, per ciascun alunno, la possibilità di essere ammesso alla classe o al grado successivo, in ragione delle assenze effettuate nel corso dell’anno.

Nello specifico ci sono istituti che ne hanno predisposto delle ben strutturate come quello diretto magistralmente dal dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Marra, ovvero il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio (RE).

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