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Assenze per malattia o infortunio: per quanto tempo mantengo il posto? Cosa è previsto per la scuola

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La Cassazione civile ha recentemente ribadito alcuni principi in merito agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, sottolineando che l’esclusione dal periodo di comporto non è automatica. Di seguito, un’analisi dei punti principali.

Il periodo di comporto e il diritto alla conservazione del posto di lavoro

L’articolo 2110 c.c. disciplina il periodo di comporto, stabilendo che il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro durante le assenze per malattia o infortunio fino al superamento di un periodo prestabilito.

Il superamento di questo periodo è una condizione sufficiente per il licenziamento, senza necessità di dimostrare un giustificato motivo oggettivo o l’impossibilità della prestazione lavorativa.

Assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale rientrano di norma nel periodo di comporto. Un’eccezione si verifica quando queste assenze sono causate dalla responsabilità del datore di lavoro.
La Cassazione precisa che, affinché queste assenze siano escluse dal periodo di comporto, devono ricorrere due condizioni:

  1. Le cause della malattia o dell’infortunio devono essere collegate a fattori di nocività legati al lavoro.
  2. Il datore di lavoro deve essere responsabile per la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dall’articolo 2087 c.c..

Il ruolo dell’autonomia contrattuale

La legge non vieta che i contratti collettivi possano escludere dal computo delle assenze quelle derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali. Questa possibilità si fonda sul principio di non attribuire al lavoratore le conseguenze negative di un pregiudizio subito durante l’attività lavorativa.

La situazione nella scuola: il CCNL e le norme migliorative

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Scuola introduce una norma più favorevole ai lavoratori. L’articolo 20 del CCNL stabilisce che le assenze per infortunio sul lavoro non sono conteggiate nel periodo di comporto fino al raggiungimento della completa guarigione. In questo periodo, il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione, come previsto dall’articolo 17 del contratto.

Un quadro in evoluzione

Le disposizioni contrattuali nella scuola rappresentano una eccezione rispetto agli orientamenti generali della Cassazione, che subordinano l’esclusione dal periodo di comporto alla verifica della responsabilità del datore di lavoro. Il settore scolastico garantisce quindi una tutela maggiore ai dipendenti coinvolti in infortuni sul lavoro.

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