Assenze per malattia Covid: stipendio docenti e ATA senza decurtazione. La normativa resta la stessa

Il cambio delle regole Covid, con il conseguente allentamento delle misure anti contagio, non ha portato modifiche alla normativa riguardante l’assenza per malattia Covid del personale docente e ATA. Il personale scolastico che dovesse assentarsi per malattia Covid è ancora sottoposto al trattamento previsto dalla legge 24 aprile 2020.
E resta valido quanto disposto lo scorso 5 luglio dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico- Servizio per il trattamento del personale pubblico:
La disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.
L’assenza di docenti e ATA risultati postivi al Covid è equiparata al ricovero ospedaliero e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.
L’assenza, essendo equiparata al ricovero ospedaliero, non determina la decurtazione Brunetta. Lo stipendio è pertanto pieno.