Assenze e bocciature. Un’iniziativa lodevole

Di Lalla
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di A. Lalomia – È stata molto opportuna la pubblicazione su questo portale, avvenuta il 23-09-10, della nota redazionale “Confusione per il tetto massimo di assenze. Urge un chiarimento.” (1) .
Parecchi allievi e genitori -ma anche diversi presidi e docenti- si stanno chiedendo da settimane come debbano essere interpretate le parole relative al vincolo di cinquanta giorni di assenza, oltre i quali la promozione risulterebbe interdetta.

di A. Lalomia – È stata molto opportuna la pubblicazione su questo portale, avvenuta il 23-09-10, della nota redazionale “Confusione per il tetto massimo di assenze. Urge un chiarimento.” (1) .
Parecchi allievi e genitori -ma anche diversi presidi e docenti- si stanno chiedendo da settimane come debbano essere interpretate le parole relative al vincolo di cinquanta giorni di assenza, oltre i quali la promozione risulterebbe interdetta.

In particolare, i genitori degli alunni con problematiche fisiche temono che la decisione possa compromettere il risultato scolastico finale dei loro figli (2) .

Per non parlare poi dei corsi serali, che com’è noto sono riservati a studenti lavoratori soggetti a turni e che in più devono far fronte spesso ad impegni familiari.

Le osservazioni del testo citato sopra sono quindi condivisibili.
Del resto, quando si adottano provvedimenti di bocciatura è necessario tenere sempre presenti i ricorsi al TAR.

Al riguardo, vorrei ricordare almeno la sentenza del TAR della Puglia depositata in segreteria l’8-03-10, sentenza che dà ragione ai genitori di un’alunna respinta senza prendere in considerazione, appunto, il suo stato di salute.

Questa sentenza è molto importante e andrà ben valutata, prima di adottare misure sfavorevoli nei confonti di allievi che hanno superato il limite massimo di assenze.

A meno che l’Amministrazione non sia disposta ad impegnarsi finanziariamente per sostenere contenziosi giudiziari con i genitori o per difendere legalmente quegli allievi dei corsi serali che non possono frequentare in modo assiduo perché sono stati assunti in nero e i datori di lavoro non pensano neppure per un istante a garantire loro le opportunità -sul piano del diritto allo studio- che sono previste dalla normativa.

Molti studenti lavoratori sarebbero lietissimi, credo, di ricevere un simile aiuto, ma quanto verrebbe a costare alla finanza pubblica questa disponibilità ?

Note

(1) (http://www.orizzontescuola.it/node/11646/) .
La normativa in vigore parla di orario annuale (non di giorni), ma non è chiaro se si debba considerare l’orario totale (comprendente tutte le discipline) o soltanto quello delle singole materie. In ogni caso, non è detto che il computo in ore convenga sempre all’allievo. In proposito, cfr. ad esempio la nota del D.S. del liceo classico “Pietro Giannone” di Caserta
(http://www.liceogiannone.it/liceogiannone/la-didattica/valutazione-delle-assenze-degli-studenti-a.s.-2010-11.html/).

(2) V. al riguardo la “Lettera aperta al ministro …”, di G. Fogli e L. Vanzani, apparsa su diversi siti (ad esempio www.superando.it/ : “Non basta la malattia? Dobbiamo aggiungere anche un anno perso?”, http://www.superando.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6326/ ).

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